Scelta tra Convenzione Consip e Regionale e obbligo di comparazione delle offerte (TAR Sardegna n. 469 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di pluralità di convenzioni, nazionali e regionali, aventi ad oggetto servizi solo in parte analoghi, l’amministrazione è libera di scegliere discrezionalmente il canale di approvvigionamento ritenuto idoneo ai propri bisogni, senza obbligo di porre a confronto le proposte dei rispettivi aggiudicatari. L’avvio di un contatto preliminare con l’aggiudicatario della convenzione Consip non genera alcun obbligo di motivazione rafforzata in ordine alle ragioni della mancata accettazione della proposta, né un onere di comparazione competitiva tra offerte rese in procedimenti distinti. La scelta dell’adesione alla convenzione regionale è sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà, restando fuori dal perimetro del giudizio di legittimità la valutazione di merito sulla maggiore convenienza economica e tecnica delle diverse proposte.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore nel campo della gestione integrata di servizi agli immobili, è mandante di un RTI titolare della Convenzione Consip SIE4 per il lotto comprendente la Sardegna, avente ad oggetto il servizio energia. Nel maggio 2023 riceveva dal Comune di Cagliari una richiesta preliminare di fornitura per circa ottanta immobili tra scuole e impianti sportivi e, dopo una corrispondenza, trasmetteva in data 27.11.2023 il proprio Piano Tecnico Economico, di durata sei anni e importo stimato di € 8.849.811,70.

Con determinazione n. 670 dell’1.02.2024 il Comune aderiva invece alla convenzione della Regione Sardegna per la manutenzione impianti, aggiudicata per il lotto provinciale al consorzio controinteressato, per un importo di € 4.753.041,92. La ricorrente impugnava l’atto deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo l’obbligo dell’ente di esternare le ragioni della maggiore convenienza della convenzione regionale rispetto alla propria proposta, e chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione della non coincidenza dell’oggetto delle due convenzioni. La convenzione regionale riguarda la manutenzione degli impianti elettrici, di climatizzazione, idrico-sanitari, elevatori, antincendio e speciali, oltre alla piccola manutenzione edile e ai servizi di governo; la convenzione Consip SIE4 attiene invece al servizio energia come definito dal d. Lgs. n. 115/2008. La diversità di oggetto e finalità esclude già di per sé che il Comune fosse tenuto a confrontare le due proposte.

Entrambi i canali di approvvigionamento erano a disposizione dell’amministrazione, che poteva scegliere discrezionalmente in base ai bisogni specifici. Il Tribunale esclude che il previo contatto con la ricorrente abbia fatto sorgere un onere motivazionale: non esiste alcun divieto, in presenza di più convenzioni per servizi in parte analoghi, di rivolgersi ai diversi aggiudicatari per ottenere più offerte, ciascuna da valutare singolarmente secondo le regole della rispettiva convenzione, al di fuori di qualsiasi confronto competitivo.

Quanto alla proposta della ricorrente, il Comune l’aveva acquisita nel rispetto del meccanismo Consip, con richiesta preliminare del 23.5.2023 e PTE trasmesso il 27.11.2023; tuttavia i termini del par. 5.3 del Capitolato tecnico non erano stati rispettati, con formazione del diniego implicito, mai impugnato. La controinteressata era stata invece contattata nell’ambito della convenzione regionale e la verifica di idoneità era già stata effettuata a monte dalla centrale di committenza.

Il Collegio valorizza infine, solo ad abundantiam, la non aderenza del piano della ricorrente alle esigenze dell’ente, incentrato su interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico ultronei rispetto al bisogno di mera manutenzione degli impianti esistenti, come confermato dal divario degli importi. La determinazione è quindi legittima e adeguatamente motivata, non ravvisandosi profili di manifesta illogicità o arbitrarietà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *