Commissario ad acta legittimo per inadempienza Carta docente (TAR Lazio n. 4113 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha carattere meramente esecutivo, essendo limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato. A fronte dell’inadempimento allegato dalla parte ricorrente, grava sull’Amministrazione l’onere di fornire chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della pronuncia; in mancanza, il ricorso è accolto e l’Amministrazione è condannata a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Non sono invece dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ. in mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale, applicandosi l’interesse legale di cui al primo comma della medesima disposizione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore complessivo di euro 2.000,00.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio con atto di stile, non forniva chiarimenti in ordine all’esecuzione della pronuncia. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026 la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Richiamando il TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022, il Tribunale ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza relativo a pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
Applicando i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Da ciò è derivato l’accoglimento della pretesa. L’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina fin da ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., richiamando il principio per cui, in mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale portato in esecuzione, l’interesse legale dovuto è quello di cui al primo comma della stessa disposizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 12449 del 07/05/2024).
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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