Conversione permesso da lavoro stagionale: domanda fuori termine e insanabile (TAR Puglia n. 943 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, deve essere presentata prima della scadenza del titolo di soggiorno stagionale, osservando il termine perentorio di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che impone la richiesta almeno novanta giorni prima della scadenza. Il termine di conclusione del procedimento di cui ai commi 9 e 9-bis del medesimo articolo 5 ha natura ordinatoria e non incide sulla perentorietà del termine di presentazione dell’istanza. La presentazione della domanda oltre la scadenza del permesso stagionale non consente di invocare i “nuovi elementi” o le “irregolarità amministrative sanabili” di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, atteso che è la stessa istanza a porsi fuori dal termine legale.
Il Fatto
Un cittadino extra-UE, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata massima di nove mesi, impugnava il diniego opposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione alla domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’istanza era stata presentata a permesso oramai scaduto da settantasette giorni. Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, oltre a vizi di eccesso di potere, sostenendo la natura meramente ordinatoria dei termini e l’operatività dei meccanismi di salvaguardia e sanatoria previsti dall’ordinamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato, valorizzando in via preliminare due elementi fattuali dirimenti. Da un lato, il ricorrente aveva goduto del periodo massimo di lavoro stagionale consentito dalla legge, rendendo inapplicabile il meccanismo di proroga di cui all’art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998. Dall’altro, non risultava documentata alcuna concreta proposta di lavoro subordinato sopravvenuta, pur dichiarata in ricorso, con la conseguente impossibilità per l’amministrazione di apprezzare la sussistenza dei presupposti per la conversione.
La decisione si fonda su una ricostruzione sistematica della disciplina, di matrice europea, che distingue nettamente il lavoro stagionale dal lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. La Corte richiama la direttiva 2014/36/UE, che configura il lavoratore stagionale come soggetto che conserva la residenza nel Paese di origine e deve lasciare il territorio dello Stato al termine del periodo massimo di soggiorno, salvo il rilascio di un permesso per motivi diversi. Da tale impianto normativo discende la natura temporanea e circoscritta del titolo stagionale.
Quanto ai termini, il Collegio distingue tra il termine di presentazione dell’istanza, di natura perentoria, e il termine di conclusione del procedimento. L’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone la richiesta di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza, termine confermato dall’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 394/1999. I termini di cui ai commi 9 e 9-bis dell’art. 5, invece, regolano il completamento del procedimento e la tutela dello straniero in attesa della decisione, potendo essere qualificati come ordinatori, ma senza che ciò possa elidere la natura perentoria del termine di presentazione dell’istanza.
Sulla possibilità di applicare la clausola di favore di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, la Corte ne esclude l’operatività. I “nuovi elementi” che consentano il rilascio del titolo e le “irregolarità amministrative sanabili” presuppongono una domanda presentata nei termini, sulla quale possa innestarsi una sopravvenienza. Nel caso di specie, invece, la domanda è stata presentata oltre la scadenza del permesso, con un ritardo complessivo superiore a cinque mesi rispetto al termine previsto, sicché nessuna evenienza successiva può legittimare un rilascio extra ordinem del titolo. Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, adeguatamente motivato e legittimo.
Nota della Redazione
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