Ottemperanza per la carta docente del precario (TAR Molise n. 97 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia una sentenza del giudice ordinario, emessa in funzione di giudice del lavoro, che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro. La notifica della sentenza in copia conforme all’originale, effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione, è idonea a costituire in mora l’ente debitore, posto che a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Un docente precario, titolare di supplenze per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della c.d. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era passata in giudicato, ma l’amministrazione era rimasta inadempiente.

Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. In primo luogo, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal tribunale di merito in data 29.09.2025, e la regolare notifica del titolo all’amministrazione.

Sul punto, il Collegio ha richiamato le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, in base alle quali, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La notifica in copia conforme all’originale all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione è stata quindi ritenuta adeguata.

Il TAR ha inoltre precisato che una sentenza del giudice ordinario del lavoro, avente ad oggetto l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm..

Nel merito, il Collegio ha verificato la corrispondenza tra la somma richiesta e quella indicata nella sentenza da eseguire, pari a € 1.000,00, e ha ordinato all’amministrazione di adempiere nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ottemperanza.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della direzione competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro un ulteriore termine di 40 giorni su istanza del ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 595 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *