Recupero indennità di aeronavigazione non dovuta e tutela dell’affidamento (TAR Campania n. 1666 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di competenze stipendiali costituisce esercizio di un potere doveroso dell’amministrazione, che non incontra il limite dell’affidamento legittimo quando la prestazione risulti oggettivamente priva di titolo. L’indennità di aeronavigazione presuppone l’idoneità al volo e l’effettiva adibizione alle attività di volo: in loro assenza l’emolumento è indebito e va sostituito con l’indennità di impiego operativo di base maggiorata del c.d. trascinamento. Il recupero dell’indennità di aeronavigazione non è soggetto alla prescrizione breve ex art. 2948 cod. civ., trattandosi di elemento fondamentale della retribuzione, ma a quella ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. Il termine annuale di cui all’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 429/1986 segna solo il limite della provvisorietà delle liquidazioni automatizzate e non consuma il potere di recupero dell’indebito.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito Italiano in ausiliaria e in congedo per limiti di età, impugna il provvedimento con cui il Centro Nazionale Amministrativo Esercito ha chiesto il recupero di € 23.740,03 per competenze stipendiali non dovute. L’amministrazione contesta l’erronea attribuzione dell’indennità di aeronavigazione in luogo dell’indennità di impiego operativo di base maggiorata del c.d. trascinamento, con conseguente diversa tassazione e contribuzione.
La richiesta segue un primo avviso di pagamento di importo superiore, poi rideterminato in autotutela dopo le controdeduzioni dell’interessato e la notifica del ricorso. Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa per il termine di pagamento più breve di quello di impugnazione, il difetto di motivazione e di garanzie partecipative, la tardività dell’azione di recupero, la lesione di buona fede e affidamento legittimo e la responsabilità del sostituto d’imposta per i computi errati. L’istanza cautelare monocratica è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura delle indennità militari richiamando la legge n. 78/1983: l’indennità di aeronavigazione e quella di volo sono percepite in sostituzione dell’indennità di impiego operativo e compensano una particolare professionalità, con carattere fisso e continuativo. Esse presuppongono il possesso del brevetto di pilota e l’assegnazione ad attività di volo.
Quanto all’affidamento, il Tribunale richiama la Corte cost. n. 8/2023 e la giurisprudenza convenzionale sull’art. 1 Prot. addiz. CEDU, che ammette il recupero della prestazione indebita e sposta il vaglio sulla proporzionalità dell’interferenza. Nel caso concreto, però, la prestazione è oggettivamente indebita: dal momento dell’accertamento dell’inidoneità al volo per infermità dipendente da causa di servizio è venuto meno il presupposto dell’emolumento.
La proroga d’ufficio è stata riconosciuta solo per il primo anno; quella per il secondo anno richiedeva un’apposita istanza dell’interessato, come precisato dalla direttiva ministeriale richiamata. La successiva riacquisizione della sola idoneità astratta al volo, non accompagnata da concreta adibizione, non giustifica l’erogazione dell’indennità. La contestazione del diniego di impiego come pilota fuori corpo è tardiva e estranea al perimetro del giudizio.
Il Collegio respinge anche l’eccezione di tardività del recupero: l’indennità di aeronavigazione è elemento fondamentale della retribuzione, con prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. Il termine annuale dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429/1986 riguarda solo la provvisorietà delle liquidazioni automatizzate e non preclude l’azione di recupero, peraltro doverosa in presenza di indebito oggettivo. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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