Il decorso del termine di impugnazione tra conoscenza dell’atto ed effetti catastali (TAR Puglia n. 1050 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza rilevante ai fini del decorso del termine di impugnazione non coincide con la conoscenza integrale del provvedimento, ma con la percezione della sua esistenza e della sua attitudine lesiva, tale da rendere attuale l’interesse al ricorso. Ai sensi degli artt. 29, 31, quarto comma, e 41, secondo comma, cod. proc. amm., l’azione di annullamento va proposta entro sessanta giorni e quella di nullità entro centottanta, decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto. La successiva registrazione catastale o la materiale attuazione di un provvedimento già noto non costituisce nuovo atto autonomamente impugnabile né sposta il dies a quo. Il mancato rispetto dei termini integra irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. a), cod. proc. amm..

Il Fatto

La società ricorrente ha acquistato nel 1979 un compendio terraneo nel Comune di Palagiano, comprensivo delle particelle catastali foglio 52, nn. 378 e 382, avviandovi la realizzazione di una struttura turistica. A fronte di contestazioni sull’abusività delle opere, il Comune ha emesso nel 1986 quattro ordinanze sindacali di demolizione e, nel 2008, un verbale con cui, rilevata l’inottemperanza, ha accertato l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree ai sensi della legge n. 47/1985, con trascrizione del titolo.

Dopo un contenzioso definito con rigetto in sede amministrativa e un contenzioso civile che ha dichiarato la nullità parziale di un atto di trasferimento, la società ha proposto ricorso nel 2024 contro il verbale del 2008, le ordinanze del 1986 e l’intestazione catastale, chiedendo la declaratoria di inesistenza o nullità, il ripristino del carico e il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito tardività, violazione del giudicato e genericità dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via prioritaria l’eccezione di tardività, riconoscendone la manifesta fondatezza. Richiamato il consolidato orientamento sulla nozione di piena conoscenza — Cons. Stato, sez. II, n. 5397 del 2020, e Cons. Stato, sez. IV, n. 1027 del 2024 — il Collegio rileva che la ricorrente aveva avuto consapevolezza degli atti già nel 2008, avendoli impugnati, e nuovamente nel 2016, in sede civile.

Il ricorso, notificato il 2 giugno 2024, risulta quindi tardivo sia rispetto al termine di sessanta giorni per l’annullamento, sia rispetto a quello di centottanta per la nullità. La registrazione catastale non è atto autonomamente impugnabile ma semplice attività attuativa di provvedimenti già noti: non sposta il dies a quo. Ne deriva l’irricevibilità della domanda di declaratoria e della connessa richiesta di ripristino del carico.

Il Collegio, pur ritenendo assorbente tale rilievo, conferma la inammissibilità del ricorso anche per violazione del giudicato, essendo gli atti già scrutinati con sentenza definitiva (Cons. Stato n. 2484/2013), e per genericità dei motivi ai sensi dell’art. 40 cod. proc. amm., risultando le censure esposte in modo confuso e non riferite ai singoli provvedimenti.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale la ritiene ricevibile ma manifestamente infondata: difetta la lesione di un diritto soggettivo, poiché l’acquisizione dei terreni al patrimonio comunale si fonda su atti definitivi, confermati dal giudice ordinario (ordinanza del Tribunale di Taranto rep. 1556/2016). Il rigetto della domanda di condono e il giudicato amministrativo escludono ogni illegittimità. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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