Convertibile il permesso per protezione speciale ancora in corso di validità (TAR Toscana n. 811 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023, reca una disciplina transitoria espressa: i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità sono rinnovati una sola volta per un anno e resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. È pertanto illegittimo il diniego di conversione fondato sull’assunto che la novella abbia soppresso tale facoltà per le istanze successive al 4 maggio 2023. La circolare ministeriale che ha impartito l’interpretazione restrittiva non può derogare alla norma primaria. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento e riconosce la conversione in favore del titolare di permesso ancora valido alla data di entrata in vigore della disposizione.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Firenze il 18.10.2022, con scadenza al 18.10.2024, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008. Avendo svolto regolare attività lavorativa, il 18.05.2023 presenta istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.

La Questura rigetta l’istanza con provvedimento del 14 settembre 2023. La motivazione si fonda sull’assunto che, per effetto del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023, non sia più possibile accogliere le domande di conversione presentate dopo il 4 maggio 2023. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Toscana, che in via cautelare accoglie l’istanza con ordinanza n. 603/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sull’unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023. La doglianza è fondata. Il provvedimento impugnato e la difesa erariale si fondano sulla ritenuta abrogazione, ad opera della novella, della possibilità di conversione dei permessi rilasciati per protezione speciale, in precedenza consentita dall’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998.

Il Tribunale rileva che l’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023 contiene una disposizione transitoria espressa. I titoli già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e per un anno dalla scadenza, ma soprattutto resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 0050432 del 1.06.2023, richiamata nel provvedimento e nelle difese, ha ritenuto applicabile la normativa previgente solo alle istanze presentate fino al 4 maggio 2023. Il Collegio non condivide questa lettura. L’atto amministrativo di indirizzo non può restringere l’ambito applicativo di una norma primaria che, al contrario, ha inteso preservare la facoltà di conversione per i titoli ancora validi.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme (sentenze 9 aprile 2024, nn. 402 e 403; 22 aprile 2024, n. 487; 22 maggio 2024, nn. 619 e 620), che ha interpretato la disciplina transitoria nel senso di consentire la conversione del permesso per protezione speciale in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella. Nel caso di specie il titolo del ricorrente era ancora valido a quella data. Avrebbe dunque dovuto trovare applicazione l’art. 7, comma 3, con conseguente illegittimità del diniego.

Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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