Variante semplificata e insufficienza assoluta delle aree (TAR Puglia n. 811 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procedura semplificata di variante urbanistica di cui all’art. 8 d.P.R. n. 160/2010 ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere trasformata in modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale. Il suo esperimento richiede l’accertamento oggettivo e rigoroso dei presupposti di fatto, ossia l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate a insediamenti produttivi ovvero la loro insufficienza, da intendersi in senso assoluto e non come indisponibilità contingente e transitoria. La Regione, contitolare del potere urbanistico, è titolare di un potere di controllo intrinseco sull’ammissibilità della procedura e può esprimere parere contrario in sede di conferenza di servizi. Il ricorso alla variante semplificata costituisce extrema ratio, dovendo il Comune valutare preventivamente le soluzioni alternative percorribili a minor impatto urbanistico.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il SUAP comunale ha concluso negativamente la conferenza di servizi, unitamente al presupposto parere contrario della Regione, in relazione all’istanza volta alla realizzazione di un opificio industriale in variante allo strumento urbanistico generale. La Regione aveva inizialmente espresso orientamento favorevole alla deroga; all’esito di un supplemento istruttorio ha poi rilevato la disponibilità di aree in zona produttiva idonee ad accogliere l’insediamento, esprimendosi in senso negativo.
La ricorrente ha contestato l’interferenza regionale nelle scelte comunali in tema di verifica dei presupposti della variante, sostenendo l’inesistenza di aree propriamente industriali disponibili e l’inidoneità dei lotti del piano commerciale. Il Comune e la controinteressata hanno chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza sulla natura eccezionale della deroga, richiamando l’arresto del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5926/2023, che ha escluso l’incompetenza regionale sui presupposti della procedura. La Regione è contitolare del potere urbanistico e il suo assenso investe necessariamente la valutazione di ammissibilità della procedura semplificata, in quanto derogatoria della disciplina generale.
La Corte ribadisce che i presupposti dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010 devono essere accertati in modo oggettivo e rigoroso, sulla scorta di Cons. Stato n. 3921 del 2020 e di un precedente dello stesso TAR. Alla nozione di assenza va attribuito significato assoluto, per evitare che indisponibilità contingenti giustifichino il ricorso all’iter semplificato.
Nel caso concreto, la zona D1 consente espressamente l’ubicazione di impianti industriali per effetto dell’art. 35 delle N.T.A. del P.R.G. Il piano commerciale in essa ricompreso presenta lotti liberi per superficie largamente superiore a quella dell’intervento. La Regione ha dunque legittimamente espresso il parere contrario, potendo il Comune procedere alla variazione semplificata della strumentazione esecutiva senza approvazione regionale.
Le linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 2332/2018 confermano l’opzione per una nozione assoluta di insufficienza, escludendo i casi in cui l’indisponibilità dipenda da procedure di esclusiva competenza comunale non attuate. Il Collegio respinge pertanto il gravame, compensando le spese in ragione della complessità della questione.
Nota della Redazione
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