Conversione permesso semestrale, attestazione ITL non richiesta (TAR Lombardia n. 126 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione di rapporti di lavoro, l’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro è presupposto del rilascio del permesso di soggiorno semestrale di cui all’art. 103, commi 2 e 16, D.L. n. 34/2020, non della sua successiva conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato. Una volta perfezionata la procedura di regolarizzazione e conseguito il titolo temporaneo, la conversione è subordinata soltanto all’esibizione, nel termine di validità del permesso, di un contratto di lavoro subordinato o della documentazione retributiva e previdenziale attestante lo svolgimento dell’attività nei settori di cui al comma 3. La Questura che riesamini i presupposti già accertati nel rilascio del titolo semestrale adotta un provvedimento viziato per violazione di legge, perché applica una norma estranea alla fattispecie e non accerta invece i presupposti propri della conversione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto dalla Questura di Ragusa un permesso di soggiorno temporaneo semestrale ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020. Dopo aver trasferito la sede dei propri interessi a Mantova e stipulato, l’11 aprile 2022, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha chiesto a quel Questore la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Convocato per il fotosegnalamento, riceveva un preavviso di rigetto per mancanza di attestazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro; le osservazioni presentate non modificavano l’esito. Il decreto del Questore respingeva l’istanza basandosi sulla carenza del requisito previsto dall’art. 12, comma 9, D.M. 27 maggio 2020. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare ha prima ordinato all’Amministrazione di depositare documenti e poi respinto l’istanza; il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, rilevando la meritevolezza di approfondimento delle censure e la prevalenza della tutela dello straniero in assenza di pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul primo motivo, ritenuto assorbente: la violazione di legge e la falsa applicazione dell’art. 103 D.L. n. 34/2020. La norma, rubricata emersione di rapporti di lavoro, consente a chi possiede un permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, di ottenere un titolo temporaneo di sei mesi, purché presenti sul territorio nazionale all’8 marzo 2020 e abbia svolto attività lavorativa nei settori indicati al comma 3 anteriormente al 31 ottobre 2019.
Il Tribunale distingue con nettezza le due fasi. L’attestazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro opera sul piano del rilascio del permesso semestrale, secondo le modalità del comma 16. La conversione, invece, risponde a un presupposto diverso: l’esibizione, nel termine di validità del titolo, di un contratto di lavoro subordinato o della documentazione retributiva e previdenziale che comprovi lo svolgimento dell’attività in conformità alle previsioni di legge nei settori del comma 3.
Su questa base la Questura ha errato. Pur dando atto che l’istante aveva chiesto la conversione di un titolo già rilasciato, l’Amministrazione ha di fatto riavviato il procedimento di rilascio del permesso semestrale, riesaminandone i presupposti e fondando il diniego sulla carenza dell’attestazione prescritta dall’art. 12, comma 9, D.M. 27 maggio 2020. Si tratta di un requisito estraneo alla fattispecie concretamente dedotta.
Il Collegio indica quindi il corretto percorso: verificare i presupposti fissati nell’ultimo capoverso dell’art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020 e, in particolare, l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di validità del titolo temporaneo. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con obbligo per l’Amministrazione di ripronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono liquidate secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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