Sei scatti stipendiali al congedo a domanda nel calcolo del TFS (TAR Liguria n. 125 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato che chieda di essere collocato in quiescenza avendo compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La cessazione dal servizio a domanda non preclude il riconoscimento del beneficio, che integra la base di calcolo del TFS. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale, non rivenendosi una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento rispetto a chi presenta la domanda negli anni successivi.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è cessato dal servizio il 17.01.2021, avendo superato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, ed è stato collocato in congedo con riconoscimento del TFS. L’INPS non ha però incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha diffidato l’Istituto in data 25.01.2023 a liquidare gli scatti, con rivalutazione e interessi. Non avendo ottenuto riscontro, ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto, la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità e, ove occorra, l’annullamento o la disapplicazione degli atti ostativi. L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il comma 2 dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 subordina il beneficio al compimento dei 55 anni, alla maturazione di 35 anni di servizio utile e alla presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno in cui entrambi i requisiti sono raggiunti. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 estende la disposizione al personale delle forze di polizia. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 condiziona il riconoscimento automatico al previo pagamento della contribuzione, ma la sua portata è stata precisata dalla giurisprudenza.
Il TAR richiama l’evoluzione del Consiglio di Stato. Anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto anagrafico e retributivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita, perché il riconoscimento degli scatti al personale cessato a domanda previo pagamento della restante contribuzione rileva ai soli fini della base pensionabile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale: solo una norma chiara in tal senso potrebbe fondare una diversità di trattamento, non una disposizione ambigua, che va letta in senso costituzionalmente orientato.
Il Collegio esclude poi che gli argomenti del pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. e della buona amministrazione ex art. 97 Cost. possano sovvertire il dato letterale della legge. Sulla prescrizione quinquennale ribadisce che il termine decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale.
Pregiudizialmente il TAR afferma la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.: l’indennità di buonuscita, avendo carattere retributivo e rientrando nel pubblico impiego non privatizzato, non è riconducibile al contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti. Nel merito la domanda è fondata: il ricorrente possiede i requisiti prescritti al momento del collocamento a riposo. Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS a rideterminare e corrispondere l’indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo, ai sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c. e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Spese compensate per il mutamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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