Rigetto conversione permesso soggiorno per difetto di motivazione su capacità economica datore (TAR Emilia-Romagna n. 889 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di conversione del permesso di soggiorno fondato sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro è illegittimo per difetto di motivazione quando non indica le ragioni per cui la documentazione contabile del datore di lavoro non dimostrerebbe la capacità economica richiesta dall’art. 30 bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999. La verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro deve confrontarsi con i dati di fatturato, ricavi e reddito emergenti dalla documentazione prodotta. Il mero caricamento del provvedimento sul portale telematico non integra una comunicazione individuale e non fa decorrere il termine di impugnazione, che sorge solo dall’effettiva conoscenza dell’atto e della sua portata lesiva. L’onere di provare la tardività del ricorso grava sull’Amministrazione che la eccepisce.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Forlì-Cesena la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato, allegando documentazione reddituale e contabile. Con provvedimento del 14 novembre 2023 l’Amministrazione ha rigettato l’istanza, richiamando il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui l’Azienda datrice di lavoro non possiederebbe reddito congruo a garantire i costi degli obblighi retributivi e contributivi.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo l’erronea valutazione della congruità del giudizio dell’Ispettorato rispetto ai parametri delle circolari ministeriali e la sussistenza, dalla documentazione contabile, degli elementi economici della ditta. Il Ministero resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione preliminare il Collegio rileva che il mero caricamento del decreto sul portale telematico non equivale a una comunicazione individuale all’interessato. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. III, n. 8701 del 2019), il TAR afferma che l’onere di impugnazione sorge solo quando l’interessato ha effettiva conoscenza dell’atto, del suo contenuto concreto e della portata lesiva. La prova della tardiva impugnazione deve essere rigorosamente fornita dalla parte che la eccepisce (Cons. Stato, sez. IV, n. 10612 del 2022). Nel caso di specie l’Amministrazione non ha offerto alcuna prova, essendo l’unica notifica effettiva quella del 9 aprile 2024: l’eccezione è respinta.
Nel merito, il Collegio si conforma a quanto già statuito in sede cautelare, non avendo l’Amministrazione né impugnato quel provvedimento né addotto nuovi elementi. Il parametro applicabile è l’art. 30 bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999, che affida allo Sportello unico la verifica della congruità delle richieste in relazione alla capacità economica del datore di lavoro e agli impegni retributivi e assicurativi.
Il provvedimento impugnato è però generico: non precisa per quali motivi, dalla documentazione presentata, l’Azienda non possiederebbe un reddito congruo. La documentazione prodotta in giudizio evidenzia ricavi e volumi d’affari che rendono il diniego viziato da difetto di motivazione e di istruttoria. Il TAR richiama i dati contabili: fatturato e reddito risultanti dai modelli UNICO 2022 e UNICO 2023, la situazione contabile al 31 dicembre 2023 e quella al 31 marzo 2024, oltre all’incremento di fatturato registrato dal 2021 al 2023.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, fatti salvi i conseguenti provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono compensate per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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