Silenzio della P.A. e obbligo di concludere il procedimento edilizio (TAR Lazio n. 788 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione comunale è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento di rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, anche quando il diniego in precedenza adottato sia stato annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato. L’obbligo di provvedere non si esaurisce nella riedizione del potere, ma impone una determinazione motivata, di segno positivo o negativo, entro un termine certo. Il preavviso di rigetto non integra il provvedimento conclusivo e non estingue il dovere procedimentale. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’ente di provvedere ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La domanda risarcitoria può essere trattata con il rito ordinario, separandola dall’azione avverso il silenzio.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per un fabbricato a destinazione residenziale. L’ente aveva negato il titolo con un provvedimento definitivo, che il TAR ha annullato con una precedente sentenza passata in giudicato. Dopo l’annullamento, l’amministrazione è rimasta inerte nonostante l’istanza di esecuzione, il preavviso di rigetto e un successivo sollecito con cui la società ha rinunciato a presentare osservazioni.

La ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento, la condanna dell’ente, la nomina anticipata di un commissario e il risarcimento del danno da ritardo. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la controversia come azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione. Ha rilevato che l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con una determinazione motivata, positiva o negativa, trova fondamento nell’art. 2 della legge n. 241/1990. La norma impone alla P.A., quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, il dovere di definirlo con provvedimento espresso, quale che ne sia il contenuto.

La fondatezza della domanda discende dalla circostanza che il preavviso di rigetto non ha esaurito la sequenza procedimentale. Il parere negativo del nuovo responsabile del procedimento è un atto endoprocedimentale e non sostituisce il provvedimento finale. La mancata adozione di quest’ultimo, dopo la scadenza dei termini e i solleciti, integra l’inerzia censurata.

Accertata l’illegittimità del silenzio, il TAR ha ordinato all’ente, ex art. 117 cod. proc. amm., di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha inoltre valutato l’istanza della ricorrente e ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario comunale, o un funzionario da lui delegato, per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Quanto alla domanda risarcitoria da ritardo, il Collegio ha richiamato il meccanismo che consente di definire con rito camerale l’azione avversa al silenzio e di trattare con rito ordinario la pretesa risarcitoria. Ha pertanto rimesso la causa sul ruolo per la trattazione di tale domanda e differito la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. Il dispositivo, reso in via non definitiva, accoglie il ricorso nei limiti indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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