Accesso documentale soddisfatto: irrilevanti gli atti non richiesti (TAR Lazio n. 786 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso documentale il thema decidendum è circoscritto ai documenti individuati nell’istanza, non a quelli richiamati soltanto nel ricorso. Quando l’amministrazione consegni copia integrale degli atti specificamente indicati dal richiedente, la pretesa ostensiva risulta pienamente soddisfatta e il ricorso proposto ai sensi degli artt. 116 e 31 cod. proc. amm. è infondato. Gli ulteriori documenti non richiesti, oltre a essere estranei al perimetro dell’istanza, sono inconferenti rispetto alle esigenze di tutela dell’istante, anche per la loro risalenza nel tempo. La valutazione di conformità dell’ostensione si compie, dunque, raffrontando la domanda e quanto effettivamente esibito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’autorizzazione per il ricovero delle attrezzature di noleggio balneare e di un nulla osta per il commercio itinerante su area demaniale nel comune di Ponza, ha chiesto al Comune copia conforme della concessione demaniale marittima rilasciata a un terzo, con gli atti allegati, dopo il cambio di destinazione d’uso da attività cantieristica a esercizio di ristorazione.
Il Comune ha risposto solo in parte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 116 e 31 cod. proc. amm. per l’annullamento della determinazione e del parziale silenzio, oltre che per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’esibizione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria il contenuto della domanda, riportandone il tenore letterale: il rilascio di copia conforme della concessione e degli atti allegati, con riguardo all’autorizzazione all’esercizio di attività balneari previo cambio di destinazione d’uso.
Su questo perimetro il Tribunale ha verificato l’attività svolta dall’amministrazione. Con il verbale di accesso il Comune ha consegnato la licenza suppletiva, l’avviso pubblico, la determinazione di chiusura del procedimento di bonifica, l’atto di rinuncia alla concessione demaniale marittima, l’ordinanza dichiarativa della decadenza e la concessione stessa.
Da qui la conclusione: l’amministrazione ha soddisfatto pienamente la richiesta. Il thema decidendum, argomenta il TAR, resta ancorato all’istanza, mentre gli ulteriori atti elencati nel ricorso — l’elaborato tecnico e il cronoprogramma, le verifiche comunali, i verbali delle conferenze di servizi, la documentazione trasmessa alle autorità competenti — non erano stati indicati nella domanda.
A ciò si aggiunge un giudizio di inconferenza: quegli atti, anche per la loro risalenza nel tempo, non risultano pertinenti rispetto alle esigenze di tutela dell’istante, che aveva invocato l’interesse a verificare l’esito della bonifica e l’eventuale decadenza dalla concessione.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori.
Nota della Redazione
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