Conversione del permesso di soggiorno e onere probatorio della falsità documentale (TAR Lombardia n. 318 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno, il rigetto fondato sulla falsità della documentazione prodotta a sostegno della domanda esige che l’amministrazione dia conto, in sede istruttoria, di elementi di riscontro idonei, per numero e rilevanza, a delineare in termini chiari e non equivoci la responsabilità del cittadino straniero. La falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo, ma grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare la falsità (Cons. Stato, Sez. III, n. 3188 del 2023). Non è necessaria una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere a una autonoma valutazione secondo criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (Cons. Stato, Sez. III, n. 5607 del 2023). Il provvedimento che si limiti a un generico riferimento a un non precisato “accertamento” della falsità, senza alcuna specificazione, è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia ancora minorenne e ha ottenuto dalla Questura, in data 19.09.2018, un permesso di soggiorno per casi speciali, già motivi umanitari, previo parere positivo della Commissione territoriale. In data 13.01.2021 ha presentato istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, producendo documentazione relativa a un rapporto di lavoro domestico.

Con provvedimento del 03.11.2021 il Questore ha rigettato l’istanza sul presupposto della falsità della documentazione lavorativa e dell’insussistenza di redditi sufficienti al sostentamento, rilevata d’ufficio presso le banche dati INPS e Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha impugnato il diniego, dolendosi dell’assenza di un effettivo accertamento sulla natura fittizia del rapporto e sulla sua responsabilità penale. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1380/2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui la presentazione di documentazione falsa a sostegno della domanda comporta l’inammissibilità della stessa, e l’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998, che configura una speciale ipotesi di falsità in atti. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la falsa dichiarazione opera come fatto, ma ciò non esime l’amministrazione dal dimostrare la falsità, in ossequio ai principi sul riparto dell’onere probatorio. Sul piano probatorio non serve una sentenza penale definitiva, essendo ammessa un’autonoma valutazione dell’autorità amministrativa, purché ragionevole e confortata da idonei elementi di riscontro.

Applicando tali principi, il TAR rileva che nel caso concreto gli elementi di riscontro non sussistono. Il provvedimento impugnato si limita a richiamare un non meglio precisato “accertamento” della falsità della documentazione, senza nulla precisare in merito e senza alcun riferimento concreto a procedimenti penali pendenti o a condanne del ricorrente.

L’amministrazione, inoltre, non ha prodotto in vista della trattazione di merito alcuna documentazione sullo stato delle indagini e sui loro esiti, né ha fornito prova di un processo o di una condanna. Mancano, dunque, elementi probatori che consentano di verificare la ragionevole sussistenza della falsificazione contestata.

A ciò si aggiunge che il ricorrente ha depositato copia del Certificato del Casellario giudiziale aggiornato al 15.01.2024, privo di iscrizioni, e documentazione attestante un rapporto di lavoro in corso, prorogato fino al 29.02.2024, con reddito attuale. Su queste basi il provvedimento è illegittimo e va annullato, per consentire un riesame complessivo della posizione del ricorrente, ferma restando l’autonomia dell’amministrazione nel dimostrare con adeguati elementi l’eventuale falsità.

Il Collegio accoglie altresì il reclamo avverso il diniego del gratuito patrocinio, tenuto conto dei documenti prodotti e della mancata allegazione da parte dell’amministrazione di elementi idonei alla dimostrazione della contestata falsità documentale. Liquida al difensore euro 1.500,00 per onorari, diritti e spese, oltre accessori, e compensa le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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