Accesso al pontile in biotopo protetto e unicità della particella di riferimento (TAR Trentino-Alto Adige n. 36 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di individuazione della particella di riferimento cui è asservito un pontile ricadente in area protetta, la pubblica amministrazione può legittimamente mantenere l’unicità del collegamento tra pontile e singola particella, escludendo l’estensione della legittimazione alla particella confinante derivante da un frazionamento. Il criterio dell’accesso diretto e in linea retta e quello della minima compromissione del biotopo costituiscono esercizio non irragionevole della discrezionalità tecnica. La previsione pattizia contenuta in un atto di divisione tra privati non è opponibile alla pubblica amministrazione né è trasmissibile all’avente causa, quando la stessa non incida su beni demaniali e sia volta a regolare un uso che la legge riserva al provvedimento concessorio. Ove il provvedimento sia plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è sufficiente a sostenerlo in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente acquista una particella derivante dal frazionamento di un’originaria parcella a suo tempo asservita, tramite il registro dei pontili allegato al piano paesaggistico comunale, al pontile contraddistinto da un determinato numero. L’atto di divisione del 2002 tra gli originari comproprietari prevedeva l’accesso al pontile da entrambe le particelle figlie, con ripartizione paritaria degli oneri di manutenzione.
Esaurita la concessione collettiva in favore del Comune, l’amministrazione provinciale avvia il rilascio delle concessioni singole sulla base del registro dei pontili. L’istanza del ricorrente, volta a ottenere l’inserimento della propria particella tra quelle di riferimento, viene respinta in sede di variante al piano paesaggistico relativa al biotopo lacustre. Da qui il ricorso al giudice amministrativo avverso il decreto assessorile e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando gli artt. 48 e 53 della legge provinciale n. 9/2018 in materia di piano paesaggistico e di tutela dei biotopi. Il registro dei pontili, allegato al piano, individua per ciascun manufatto una sola particella di riferimento, cui accede l’unica concessione rilasciata dall’ufficio competente. La relazione illustrativa della variante enuncia il criterio: in caso di frazionamento, il pontile va attribuito alla particella dalla quale si realizza il minore impatto sul biotopo e/o l’accesso più breve.
Il ricorrente deduce la contraddittorietà dell’operato amministrativo, che a suo dire richiama il piano di frazionamento per respingere l’istanza e al contempo nega rilievo all’atto di divisione. La Corte respinge la censura sul piano fattuale: entrambe le amministrazioni si sono riferite esclusivamente al piano di frazionamento redatto dal geometra, mentre la commissione provinciale ha aggiunto autonome considerazioni sull’atto di divisione. Nessun cherry picking, dunque, ma lettura coerente degli atti.
Quanto alla efficacia dell’atto divisionale, il Tribunale osserva che lo stesso, dopo il trasferimento della particella a terzi, non esplica più efficacia nei confronti dell’avente causa. Si trattava di un obbligo personale non trasmissibile, per di più inidoneo a incidere su beni pubblici e a condizionare la determinazione amministrativa. La lettura del piano di frazionamento offerta dal ricorrente — secondo cui la attribuzione di una striscia di terreno alla particella poi acquistata dallo stesso avrebbe realizzato una parità di accessi — è smentita dal dato grafico: l’assenza di una divisione est-ovest, che avrebbe assicurato l’accesso alla particella confinante, dimostra l’opposta volontà dei condividenti.
Il profilo di merito relativo alla discrezionalità tecnica è affrontato con il richiamo al criterio della minore ingerenza sul biotopo. Il Collegio rileva che l’accesso dalla particella del ricorrente imporrebbe comunque un intervento sul canneto protetto, in proprietà provinciale, perché il percorso attrezzato costituisce la naturale prosecuzione del pontile e conduce ortogonalmente alla sola particella riconosciuta. Irrilevante diviene pertanto la dedotta equivalenza delle distanze, con conseguente superfluità della consulenza tecnica richiesta.
Infine, il Tribunale applica il principio dell’atto plurimotivato, richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 4866/2020 e i propri precedenti: accertata la legittimità della ragione fondata sul piano di frazionamento e sulla tutela del biotopo, l’esame delle ulteriori censure diviene superfluo. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle tre parti resistite.
Nota della Redazione
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