Esclusione per costi del personale non quotati e ricorso incidentale tardivo (TAR Lombardia n. 321 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il costo del personale addetto alla struttura organizzativa espressamente imposta dal capitolato per l’intera durata del contratto costituisce voce di costo che il concorrente deve quotare separatamente nella propria offerta. Esso non può essere allocato nelle spese generali, perché non remunera un imprevisto dell’esecuzione ma una prestazione essenziale e strategica della commessa, della quale la stazione appaltante deve poter valutare la congruità. L’omessa indicazione rende l’offerta non seria e ne impone l’esclusione, senza che la voce possa essere riallocata o rettificata in via postuma, a tutela dei principi di par condicio e di immodificabilità dell’offerta. Il ricorso incidentale in materia di appalti, pur soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso principale, beneficia della dilazione temporale di quindici giorni solo se l’istanza di accesso è presentata entro quindici giorni da detta notificazione.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura negoziata per il service di manutenzione dei fabbricati aeroportuali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con stipula di due contratti separati. Partecipano due soli concorrenti. All’esito, la Commissione colloca al primo posto l’aggiudicataria con il punteggio di 91,48, e al secondo il raggruppamento ricorrente con 82,13.
Pur non essendo tenuta alla verifica ai sensi dell’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante avvia comunque il sub-procedimento di anomalia, con tre richieste di giustificazioni e supporto esterno sul costo orario della manodopera, concludendo per la sostenibilità dell’offerta. Il raggruppamento secondo classificato impugna l’aggiudicazione e i verbali con otto motivi; l’aggiudicataria propone ricorso incidentale dopo aver acquisito la documentazione in sede di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi due motivi del ricorso principale. La verifica di anomalia è stata effettivamente svolta e ha investito anche i profili tecnici dell’offerta, non solo quelli economici. La riduzione contributiva dell’11,50% prevista dall’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 è stata ritenuta ragionevolmente invocabile per l’intera durata dell’appalto, in ragione del riconoscimento continuativo del beneficio. Analogamente, le giustificazioni su assenteismo, trasferte e indennità di disagio non risultano smentite né implausibili.
È invece fondato il terzo motivo. Il capitolato impone all’appaltatore di mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, una struttura organizzativa composta da figure espressamente dedicate alla commessa, con assidua presenza nei due scali. Si tratta di un costo dovuto per una prestazione specificamente richiesta e ritenuta strategica dalla stazione appaltante.
Il Tribunale richiama il principio per cui nelle spese generali costituiscono una voce che comprende i costi delle risorse impiegate, ma restano escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate nel bando, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, Sez. V, 3.11.2020, n. 6786. L’aggiudicataria ha viceversa allocato il costo del personale nelle spese generali, omettendo di quotarlo.
Tale omissione non è rettificabile. Non si tratta di modificare una voce esistente, ma di inserirne una ex novo, il che consentirebbe all’impresa di integrare l’offerta in sanatoria. Ne deriva la non serietà della proposta e l’esclusione dell’aggiudicataria, con assorbimento delle ulteriori censure. Quanto al ricorso incidentale, il Collegio applica in via analogica il principio dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020 e la giurisprudenza successiva: la dilazione di quindici giorni opera solo se l’accesso è tempestivo. Poiché l’istanza è stata presentata diciannove giorni dopo la notifica del ricorso principale, il gravame incidentale è irricevibile.
La domanda di subentro nei contratti non è accolta, dovendo la stazione appaltante valutare previamente l’offerta del ricorrente. Le spese sono poste a carico della stazione appaltante.
Nota della Redazione
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