Conversione del permesso di studio scaduto e diniego vincolato (TAR Sicilia n. 3645 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, fuori quota, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro solo se la conversione è richiesta prima della scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 6, primo comma, d.lgs. n. 286/1998. Decorso il termine di validità, l’istanza di conversione non è proponibile e il cittadino straniero deve presentare una nuova domanda di rilascio secondo l’art. 26 d.lgs. n. 286/1998. Il diniego fondato su tale ragione costituisce atto vincolato e non è annullabile per vizi del procedimento o della forma, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è sufficiente a sorreggere il provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, presenta in data 02.10.2018 alla Questura domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, di cui era titolare, versando le somme dovute. Pochi giorni dopo integra l’istanza senza poter allegare copia del passaporto, smarrito e denunciato mesi prima. Rappresenta di non poter ottenere un duplicato in Italia, dovendo recarsi all’ambasciata del proprio Paese all’estero.

Ottiene un’autorizzazione speciale per lasciare temporaneamente l’Italia, che non riesce a utilizzare, e ne chiede una nuova, rimasta senza risposta. Nel frattempo consegue la laurea, si iscrive all’albo professionale e svolge attività lavorativa. Ricevuto il preavviso di rigetto, presenta memoria difensiva; segue il diniego del rinnovo, motivato con il superamento del limite dei tre anni ulteriori rispetto alla durata del corso, ai sensi dell’art. 46, quarto comma, d.P.R. n. 394/1999. Propone ricorso, deducendo anche la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 286/1998 e il diritto alla conversione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il motivo relativo alla pretesa conversione del permesso di studio in permesso per lavoro. La ricorrente sostiene che, avendo conseguito in Italia la laurea abilitante e intrapreso l’attività professionale, il titolo avrebbe dovuto essere convertito fuori quota ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 286/1998.

La norma richiamata consente la conversione solo «comunque prima della sua scadenza». Il giudice accerta, sulla documentazione prodotta dall’Amministrazione, che il permesso di soggiorno per motivi di studio era scaduto di validità dal 30 agosto 2018, dunque prima della presentazione della domanda di rinnovo. Ne deriva l’impossibilità giuridica della conversione; semmai, la ricorrente avrebbe potuto presentare una nuova e diversa istanza di rilascio ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 286/1998.

Da ciò consegue l’irrilevanza della censura di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990: il provvedimento di diniego è atto vincolato in concreto e ricade nell’ambito applicativo dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, non essendo annullabile quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Collegio rileva inoltre la carenza di interesse all’esame delle altre censure. Anche una diversa applicazione della circolare ministeriale o dell’art. 36 della Convenzione di Vienna non produrrebbe alcun effetto utile, stante l’obiettiva scadenza del titolo. Richiama quindi l’orientamento secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni indipendenti per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2910 del 2017, sez. V n. 4297 del 2017, sez. IV n. 2019 del 2018, sez. V n. 6190 del 2019 e Cons. Stato, sez. II, n. 2189 del 2024.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono interamente compensate, in considerazione del riconoscimento, da parte della stessa Amministrazione, della mancata tutela apprestata dagli uffici dell’ambasciata del Paese di origine, che non aveva consentito alla ricorrente di conseguire il documento necessario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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