Gara ponte col massimo ribasso: verifica di anomalia e criteri di aggiudicazione (TAR Sicilia n. 3649 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale degli appalti la pubblicazione anticipata del dispositivo su richiesta di parte non è ammessa, poiché l’art. 120, comma 11, cod. proc. amm. detta una disciplina speciale che la riserva ai soli casi di motivazione particolarmente complessa, prevalendo sull’art. 119, comma 5, cod. proc. amm.. La verifica di anomalia facoltativa presuppone indici concreti di inaffidabilità dell’offerta: la sola ricostruzione analitica dei costi altrui, elaborata da un concorrente su assetti organizzativi interni e non verificabili, non integra alcun indice, risolvendosi in una inammissibile sovrapposizione di un modello gestionale estraneo. La congruità va valutata in modo complessivo e sintetico, avendo riguardo al grado di discostamento dal prezzo posto a base di gara: un ribasso di ridotta entità rispetto al prezzo standard ANAC esclude l’anomalia, anche a prescindere dalla fondatezza dei singoli rilievi sui costi. Nella gara ponte di carattere urgente e provvisorio il criterio del massimo ribasso trova giustificazione nel carattere standardizzato delle prestazioni e nella necessità di evitare dilatazioni dei tempi. La clausola di recesso anticipato riproduce una previsione di legge che si inserisce automaticamente nel contratto, e le evenienze della fase esecutiva non incidono sulla legittimità dell’aggiudicazione.

Il Fatto

La ricorrente, terza classificata nella gara ponte indetta per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria destinato alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, impugna gli esiti del lotto n. 8. Sostiene l’anomalia delle offerte della prima e della seconda classificata, elaborate — a suo dire — in perdita, e lamenta l’omessa attivazione della verifica di anomalia.

In via subordinata contesta la scelta del criterio del massimo ribasso, la facoltà di risoluzione anticipata del contratto con preavviso di due mesi, l’indeterminatezza dell’oggetto per le prestazioni aggiuntive da quotare in offerta senza base d’asta. Con motivi aggiunti impugna la nota con cui l’azienda sanitaria dispone la cessazione del servizio svolto dalla ricorrente e l’avvio in favore dell’aggiudicataria; all’udienza rinuncia alla cautelare e poi dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di pubblicazione anticipata del dispositivo. Ricostruisce l’evoluzione dell’art. 120, comma 9, cod. proc. amm., come modificato dal decreto legge n. 76/2020, e rileva che la disciplina vigente punta sull’accelerazione del deposito della sentenza motivata, entro quindici giorni dall’udienza, e non sul dispositivo anticipato.

La norma speciale del comma 11 riserva la pubblicazione del dispositivo ai casi di motivazione particolarmente complessa, con obbligo di indicare domande accolte e misure attuative. Il comma 8 richiama l’art. 119 cod. proc. amm. ma fa salvo quanto previsto dagli articoli da 120 a 125: la richiesta non è quindi accoglibile, tanto più che la sentenza integrale viene depositata entro il termine.

Sul motivo principale il Tribunale rileva che le censure avverso l’offerta della seconda classificata sono ictu oculi prive di fondamento. Il ribasso è del 3,04%, di poco superiore al 2,40% offerto dalla stessa ricorrente. La ricostruzione dei costi della concorrente si fonda su presunti numeri di mezzi, autisti e chilometri, elementi dell’organizzazione interna altrui, espressione di libertà imprenditoriale non sindacabile.

Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5628 del 2024, Cons. giust. amm. Sicilia n. 405 del 2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1546 del 2024, la sentenza ricorda che le offerte si basano su stime previsionali elastiche e che la congruità è tipico potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Il parametro è il discostamento dal prezzo ANAC, rispetto al quale il ribasso ridotto non segnala alcuna anomalia. Accertata l’infondatezza dei rilievi sulla seconda classificata, difetta la prova di resistenza quanto alla prima.

Le censure subordinate sono infondate. Il massimo ribasso si giustifica per l’urgenza e la provvisorietà della gara ponte e per il carattere standardizzato del servizio, come già ritenuto dal C.G.A. n. 549 del 2023. Il recesso anticipato riproduce l’art. 1, comma 13, legge n. 133/2012, che si inserisce automaticamente ex art. 1339 cod. civ.; indennizzi e giusta causa attengono alla fase esecutiva. Le prestazioni aggiuntive, in quanto eventuali e applicate a tutti i concorrenti, non alterano la concorrenza. Il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte rigettato; i motivi aggiunti improcedibili; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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