Scheda valutativa dei carabinieri, coerenza tra giudizi analitici e giudizio finale (TAR Trentino-Alto Adige n. 33 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione della documentazione caratteristica del personale militare, il giudizio finale sintetico non è illogico né contraddittorio rispetto alle aggettivazioni analitiche della scheda, poiché la qualifica complessiva va riferita al rendimento inteso come capacità e risultati, non alla sola voce omonima. Le istruzioni del modello B impongono di tradurre in sintesi i giudizi, senza trasposizioni numeriche o arrotondamenti, con una scala di valutazione particolarmente severa. Assume rilievo, quindi, il raggruppamento dei soli giudizi pertinenti al tipo di lavoro espletato e all’ambiente organizzativo. La segnalazione del sottoposto all’avvio di un procedimento disciplinare da parte del superioregeriarchico non integra, di per sé, un conflitto di interessi che imponga l’astensione dalla revisione del documento valutativo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente ai Carabinieri, era stato valutato con scheda modello B presso la Legione “Trentino Alto Adige”, riportando una qualifica finale di superiore alla media, con un calo di rendimento contestato nello svolgimento delle attività burocratiche di Polizia Giudiziaria a lui delegate. Dopo il trasferimento ad altra sede, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento valutativo per la variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore.
Il ricorrente impugnava dapprima in via gerarchica la decisione davanti alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, che respingeva il gravame. Proposto ricorso al TAR, il militare lamentava contraddittorietà tra giudizi analitici e giudizio finale, difetto di motivazione, sussistenza di un conflitto di interessi del primo revisore e insufficiente conoscenza del valutato da parte del revisore stesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 1025 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare e gli artt. 688 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010. La documentazione caratteristica rappresenta carattere, comportamento e rendimento del militare, costituendo base di giudizio per lo sviluppo di carriera. Il modello B articola la valutazione in tre parti, con scelta dell’aggettivazione tra cinque livelli crescenti e conclusione con qualifica finale.
Il punto centrale è la nozione di rendimento. Secondo le istruzioni sommarie, esso va inteso come “capacità e risultati” e non coincide con la sola voce che chiude la parte III della scheda. La traduzione in sintesi richiede un previo raggruppamento dei giudizi simili o correlati, variabile in ragione del lavoro svolto e dell’ambiente organizzativo. Il Collegio esclude pertanto la rilevanza delle voci riferite a servizi esterni, a compiti di comando o a mansioni autonome, non pertinenti all’incarico del ricorrente, chiamato all’analisi individuale di tabulati telefonici.
Verificata la coerenza tra le voci pertinenti e la qualifica finale, il giudizio di superiore alla media risulta adeguatamente motivato. Il calo di rendimento è circostanziato e non costituisce uno stigma, ma tiene conto delle potenzialità del valutato, esortato al recupero dei livelli professionali raggiunti. Il Collegio precisa che non rileva la sorte del procedimento disciplinare, poiché la valutazione attiene al rendimento nel periodo considerato, indipendentemente dall’accertamento dell’elemento soggettivo.
Quanto al dedotto conflitto di interessi, il Tribunale richiama il proprio orientamento (sentenze n. 246/2023 e n. 338/2021, con richiamo a Cons. Stato, Sezione I, n. 2018/2020 e n. 2007/2019, nonché a TAR Puglia, Bari, Sezione I, n. 768/2021): la presentazione di denunce o l’esercizio della potestà disciplinare non fa venir meno il potere-dovere di valutare il sottoposto, salvi i casi di astensione obbligatoria. Le censure sul revisore, infine, sono respinte perché il periodo di valutazione ha consentito la diretta conoscenza delle negligenze contestate.
Nota della Redazione
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