Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del (TAR Lazio n. 80 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato integra il presupposto dell’azione di ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. L’obbligo di conformarsi al giudicato non tollera deroghe per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non residuando in capo all’amministrazione alcuna discrezionalità quanto all’an e al quando dell’esecuzione, ma al più una limitata discrezionalità quanto al quomodo. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esatta esecuzione del dictum, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e facendola decorrere dal giorno in cui si verifichi l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che gli riconosceva il diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni alla data di immissione in ruolo, nelle successive fasce 15-20 e 21-27 anni, il correlato trattamento economico e il pagamento di una somma di euro 2.342,57, oltre ratei di tredicesima e interessi legali.
La sentenza, notificata al Ministero in data 29 ottobre 2023, era passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non aveva dato alcuna esecuzione alla pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo successivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero, pur essendosi costituito in giudizio, non ha spiegato alcuna difesa e non ha fornito alcun elemento dal quale desumere l’esecuzione della sentenza ottemperanda. Ne deriva che i fatti rappresentati dal ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate devono ritenersi non contestati.
Secondo il TAR, l’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’inottemperanza, come già affermato da Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023. Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, comprese le difficoltà economiche e finanziarie, non avendo discrezionalità quanto all’an e al quando dell’esecuzione (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
La verifica dell’esatto adempimento ha dato esito negativo. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, riconoscendo l’inquadramento, l’adeguamento della ricostruzione di carriera e il pagamento delle somme, oltre euro 150,00 per il contributo unificato, sempre che non siano già state corrisposte.
In caso di perdurante inerzia oltre il termine, il Collegio ha disposto l’insediamento del commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto al compenso e con facoltà di delega, con termine di ulteriori trenta giorni. Quanto all’astreinte, il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con penalità decorrente dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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