Diritto di accesso del consigliere comunale alla registrazione audio della seduta (TAR Lombardia n. 3960 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale è titolare, in forza dell’art. 43, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, di un diritto di accesso incondizionato a tutti gli atti utili all’espletamento delle proprie funzioni, funzionale al controllo dell’operato degli organi istituzionali e non al perseguimento di interessi privati. Su di lui non grava alcun onere di motivare le proprie richieste, né il termine “utili” consente limitazioni. La registrazione audio della seduta consiliare integra la nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 ed è pertanto accessibile, non essendo configurabile alcuna delle esclusioni di cui all’art. 24 della medesima legge. La scelta organizzativa dell’ente di non conservare i file audio non giustifica il diniego, essendo il Comune in grado di recuperare il documento dal server o dall’operatore incaricato della trascrizione.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale, chiedeva al Comune di Assago, ai sensi dell’art. 43 del TUEL, copia del file audio della seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 15 maggio 2025. L’ente negava l’ostensione, sostenendo che la pubblicazione della trascrizione integrale sul sito istituzionale fosse sufficiente a soddisfare l’istanza.

Dopo la richiesta di riesame al Difensore Regionale, che accoglieva integralmente le ragioni del consigliere, il Comune confermava il rifiuto con provvedimento del 31 luglio 2025, invocando una scelta organizzativa di non conservazione dei file audio. Il ricorrente proponeva allora ricorso ex art. 116 c.p.a., ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare con l’ordinanza n. 1152 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di procura. La procura, congiunta telematicamente al ricorso, risulta conferita dopo la pubblicazione del provvedimento e prima della notificazione, con indicazione specifica dell’oggetto, dell’autorità competente e dei poteri attribuiti al difensore. La regolarità è confermata dai recenti approdi delle Sezioni Unite n. 2074 e 2077 del 2024 e da Cons. Stato n. 9367 del 2024.

Quanto alla tardività della notifica, il Tribunale distingue il diniego del 20 giugno 2025 da quello del 31 luglio 2025. Il primo si colloca oltre il termine decadenziale e il ricorso è sul punto irricevibile. Il secondo, adottato all’esito del parere del Difensore civico, costituisce esercizio di un nuovo potere valutativo e riapre i termini, osservati con la notifica del 25 settembre 2025.

Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa di primo grado: il diritto di accesso del consigliere ha ratio diversa da quello riconosciuto alla generalità dei cittadini ed è funzionale al controllo degli organi decisionali. Non è richiesta alcuna motivazione, e gli unici limiti sono il minor aggravio per gli uffici e il divieto di richieste generiche o meramente emulative, da accertare in concreto.

La registrazione richiesta è puntualmente identificata e integra la nozione di documento amministrativo, non emergendo alcuna ipotesi di esclusione. Infine, non sussiste ostacolo alla disponibilità materiale del file: lo stesso Comune ammette di averlo trasmesso all’operatore incaricato della trascrizione, potendo quindi recuperarlo dalla corrispondenza o dal server.

Il diniego è pertanto illegittimo. Il ricorso è in parte dichiarato irricevibile e per la restante parte accolto, con annullamento del provvedimento del 31 luglio 2025 e ordine di consentire il pieno accesso alla registrazione entro trenta giorni. Il Comune è condannato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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