Variante al progetto esecutivo e offerta tecnica: esclusione dalla gara (TAR Calabria n. 1099 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’offerta tecnica, il discrimine tra variante inammissibile e miglioria ammessa non si affida a una autonoma valutazione giudiziale dei bisogni perseguiti dall’amministrazione. Le clausole della lex specialis sono di stretta interpretazione e vincolano anche la stazione appaltante. Le soluzioni migliorative possono esplicarsi solo negli aspetti tecnici lasciati aperti dal progetto; le varianti modificano il progetto sul piano tipologico, strutturale e funzionale e richiedono una previa manifestazione di volontà dell’amministrazione. Ove la scelta di un materiale costituisca consapevole opzione progettuale, l’offerta che ne proponga uno diverso integra variante e impone l’esclusione già in sede di valutazione dell’offerta tecnica.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla gara bandita dalla Provincia per conto del Consorzio di Bonifica per la realizzazione di interventi di adeguamento del sistema irriguo consortile, finanziata con fondi PNRR. All’esito della valutazione, la sua offerta risultava la più vantaggiosa sul piano economico, ma il responsabile unico del procedimento, nella verifica dell’anomalia, l’ha esclusa per due ragioni: aver proposto tubature in PVC-A in luogo del polietilene previsto dal progetto esecutivo, e aver offerto giustificazioni del ribasso ritenute non congrue.

Il Commissario straordinario del Consorzio ha quindi aggiudicato la gara a un raggruppamento temporaneo. La società esclusa ha impugnato la delibera di aggiudicazione e gli atti connessi, dolendosi dell’incompetenza del RUP, della violazione del contraddittorio procedimentale e dell’illogicità del giudizio di anomalia, e chiedendo il risarcimento del danno. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’esclusione andava disposta già dalla commissione valutatrice. N medio del giudizio è stato stipulato il contratto, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene logicamente prioritario l’esame del primo motivo del ricorso incidentale. Se la censura è fondata, la ricorrente principale non avrebbe interesse all’esame dei propri motivi, tutti incentrati sulla contestazione dell’operato del RUP e della sua competenza.

Il Tribunale osserva che il progetto esecutivo è corredato da una relazione idraulica e da una relazione sui materiali. La prima prevede espressamente la sostituzione delle condotte in cemento «utilizzando una condotta in polietilene», con calcoli e simulazioni effettuati su quel materiale. La seconda individua il polietilene quale materiale prescelto, analizzandone pregi e difetti. Ne discende una consapevole opzione progettuale dell’amministrazione.

Poiché l’impugnazione non investe la lex specialis, di cui il progetto è parte integrante, non occorre verificare in questa sede se le condotte in PVC-A siano idonee a realizzare impianti di distribuzione dell’acqua. Rileva soltanto che la scelta del materiale non è un aspetto tecnico lasciato aperto, ma una precisa scelta progettuale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le soluzioni migliorative si esplicano negli aspetti tecnici lasciati aperti dal progetto, mentre le varianti modificano il progetto sul piano tipologico, strutturale e funzionale e richiedono una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, n. 7602 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 1080 del 2021). L’offerta della ricorrente costituisce dunque variante, con la conseguenza che l’esclusione andava disposta sin dalla valutazione dell’offerta tecnica.

L’accoglimento del ricorso incidentale rende improcedibile il ricorso principale, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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