Ottemperanza al giudicato e poteri istruttori del giudice dell’ottemperanza (TAR Abruzzo n. 49 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo dispone di ampi poteri istruttori, esercitabili anche d’ufficio, al fine di verificare l’esatto adempimento dell’obbligo di conformazione alla sentenza passata in giudicato. A fronte di una costituzione dell’amministrazione meramente formale, che non controdeduca sulle specifiche censure articolate nel ricorso, il giudice può ordinare alla stessa il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa e di ogni documento utile ai fini della decisione, assegnando un termine perentorio per gli adempimenti e rinviando il prosieguo del giudizio a successiva camera di consiglio.

Il Fatto

La parte ricorrente agiva dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, che aveva definito il giudizio instaurato nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nel giudizio di ottemperanza, instaurato con ricorso iscritto al numero di registro generale 574 del 2025, si costituiva il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma con un atto di mera forma, senza svolgere alcuna effettiva difesa nel merito delle censure prospettate dalla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ha ritenuto che, ai fini del decidere, fossero necessari approfondimenti istruttori, non potendo la decisione basarsi sulle sole deduzioni della ricorrente e sulla generica costituzione dell’amministrazione resistente.

In particolare, il Tribunale ha rilevato l’inadeguatezza formale della costituzione del Ministero, che non aveva svolto alcuna controdeduzione alle specifiche censure articolate nel ricorso in ottemperanza. Tale condotta processuale ha indotto il Collegio a disporre d’ufficio l’attivazione dei propri poteri istruttori.

Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, con cui controdedurre sulle specifiche censure e di produrre ogni documento utile ai fini della decisione. L’adempimento istruttorio è stato sottoposto a termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa della ordinanza a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.

Il Collegio ha infine rinviato il prosieguo del giudizio alla camera di consiglio dell’8 maggio 2026, disponendo che l’ordinanza istruttoria fosse comunicata all’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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