Compensazione impropria inammissibile nel giudizio di ottemperanza al giudicato (Cons. Stato n. 4548 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non è opponibile al credito consacrato nel giudicato l’eccezione di compensazione impropria. L’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, opera quando le contrapposte ragioni di credito scaturiscono dal medesimo rapporto e si risolve in un mero accertamento contabile del saldo, con elisione automatica dei crediti fino alla reciproca concorrenza. Esso presuppone però la certezza e la liquidità del controcredito, desumibili dal titolo e non contestate dalla controparte: solo in tal caso il giudice può limitarsi a verificarne il saldo finale. In difetto, l’accertamento travalicherebbe i limiti del giudicato e il potere del giudice dell’ottemperanza, al quale è consentito solo condurre ad esecuzione il comando definitivo, senza riconoscere diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già affermati.
Il Fatto
La società appaltatrice ottenne un lodo arbitrale che condannava il funzionario delegato del Comune di Reggio Calabria, per gli interventi del c.d. “Decreto Reggio”, al pagamento di una somma in favore della società, poi fallita. Il lodo fu dichiarato esecutivo e notificato anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo l’integrale annullamento di un sequestro penale e due esecuzioni parziali, la curatela incassò solo parte dell’importo e propose ricorso per ottemperanza al TAR Lazio.
Il TAR, con sentenza n. 20501/2024, accolse il ricorso riassunto, estromise il Comune di Reggio Calabria per difetto di legittimazione passiva, ordinò al Ministero e al funzionario delegato di dare esecuzione al titolo e dichiarò nullo l’atto del 29 aprile 2024 con cui il funzionario aveva opposto una compensazione impropria. Il funzionario delegato appellò in via principale e il Ministero in via incidentale, sostenendo la propria estraneità al rapporto sostanziale e processuale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la compensazione impropria, ricostruendone i tratti distintivi rispetto alla compensazione propria degli artt. 1241 ss. c.c.: essa non è soggetta alla disciplina tipica, non richiede i requisiti di esigibilità e omogeneità e non è vincolata alla regola sull’arresto della prescrizione. L’unico requisito mantenuto fermo è quello della certezza dei crediti, da intendersi come crediti non contestati in giudizio.
Nel caso concreto manca una dichiarazione della curatela di non contestazione dei crediti vantati dall’amministrazione. Il controcredito, inoltre, non è liquido e la risoluzione contrattuale non è mai stata accertata giudizialmente, essendo rimasta contestata dalla società in bonis. La Corte richiama il principio secondo cui la compensazione, quale fatto estintivo, è deducibile in sede di opposizione all’esecuzione solo se il controcredito è sorto dopo la formazione del titolo; diversamente resta preclusa dalla cosa giudicata. Nella specie l’amministrazione avrebbe potuto eccepirla nel procedimento arbitrale, secondo l’art. 817-bis c.p.c. applicabile ratione temporis.
Su un piano distinto, la Sezione ritiene che l’istituto non trovi applicazione, stante la peculiarità del giudizio di ottemperanza. Richiamando la sentenza n. 4821 del 2023 del Consiglio di Stato, si afferma che in tale sede non può essere opposto in compensazione un credito estraneo alla questione decisa. Unica eccezione è la compensazione volontaria, formalizzata tra le parti e comunicata al giudice. Il potere del giudice dell’ottemperanza va esercitato entro i confini dell’oggetto della controversia definita col giudicato, con richiamo alle SS.UU. n. 30058 del 2008.
Quanto all’impignorabilità delle somme affluite sulla contabilità speciale, la Corte conferma l’approdo del TAR: le disposizioni del d.l. n. 166/1989 non ostano all’azione di ottemperanza, perché il creditore non aggredisce singoli beni sottraendoli alla loro destinazione funzionale, ma ottiene che il giudice si sostituisca all’amministrazione nell’adempimento, anche mediante lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Da ciò consegue la nullità dell’atto del funzionario delegato per violazione del giudicato.
Infine, l’appello incidentale del Ministero è infondato. Il giudicato esterno invocato non preclude la pretesa: l’attività interpretativa delle norme di diritto non costituisce limite all’esegesi di altro giudice, salvo il caso di identità soggettiva e oggettiva della situazione accertata. La Corte ribadisce, con la sentenza n. 6025 del 2024, che la delega è intersoggettiva di funzioni di spettanza statale: il funzionario delegato agisce con le vesti dell’amministrazione centrale, non del Comune. L’appello principale e quello incidentale sono rigettati, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.