Conversione del permesso di studio solo per i titoli previsti dalla legge (TAR Lombardia n. 1413 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro o attesa occupazione ai sensi dell’art. 39 bis.1, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 presuppone il conseguimento in Italia di uno dei titoli ivi elencati: dottorato, master universitario, laurea triennale o specialistica, diploma accademico di primo o secondo livello, diploma di tecnico superiore. L’elencazione, pur non vincolante in termini ostativi se il richiedente prova un titolo di valore legale rilasciato da istituto riconosciuto dal MIUR, esclude la convertibilità di titoli privi di ufficialità. Il conseguimento di un attestato presso associazione privata non riconosciuta, priva di accreditamento MIUR, non consente la conversione. È irrilevante, a tal fine, la qualificazione dell’istante come artista di chiara fama, attenendo a una diversa fattispecie di ingresso soggetta ad autonoma istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cantante lirico di nazionalità filippina, entrava in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio e frequentava un programma di preparazione al debutto scenico presso un’associazione privata. Presentava quindi istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione. La Questura di Milano, previa comunicazione dei motivi ostativi, rigettava la domanda con decreto del 18.01.2023, rilevando la non riconducibilità del titolo conseguito a quelli dell’art. 39 bis.1 del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lombardia. In sede cautelare il Tribunale ordinava all’amministrazione un motivato riesame. La Questura confermava il diniego con nuovo decreto del 23.05.2023, evidenziando l’incoerenza del contratto di lavoro domestico rispetto al percorso formativo. Avverso tale provvedimento venivano proposti motivi aggiunti, con ulteriore istanza cautelare accolta e ordine istruttorio in vista del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, essendo l’atto originario superato dal nuovo decreto adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, sorretto da autonome motivazioni. Residua l’interesse allo scrutinio dei motivi aggiunti, che risultano infondati.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il ricorrente ha ottenuto un permesso per studio e ne ha chiesto la conversione invocando l’art. 39 bis.1, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998. Il Tribunale esclude la conferenza della disciplina sui permessi per motivi artistici di cui all’art. 27, comma 1, lett. m), n), o), del D.Lgs. n. 286/1998, trattandosi di fattispecie diverse, soggette ad autonoma regolamentazione non estendibile alla conversione del titolo per studio.
La norma citata, recependo prescrizioni sovranazionali ispirate al favor per l’ingresso di cittadini di Stati terzi impegnati in attività formative, ha ampliato il genus dei titoli convertibili, ma non ha generalizzato la convertibilità né reso irrilevante la natura e il valore giuridico del titolo conseguito. Il Collegio richiama la giurisprudenza del Tribunale secondo cui l’indicazione nominativa non è vincolante in termini ostativi ove il richiedente provi un titolo di valore legale rilasciato da ente riconosciuto dal MIUR (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 18.03.2021, n. 698), e quella che ha ampliato il genus dei titoli (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 01.03.2024, n. 574).
Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato il conseguimento di alcuno dei titoli elencati, né l’equipollenza del diploma ottenuto, né l’accreditamento dell’associazione presso il MIUR. All’esito dell’istruttoria, cui il ricorrente non ha adempiuto, è emerso che si tratta di associazione privata non riconosciuta, con fini culturali e ricreativi, priva di autorizzazione al rilascio di titoli accademici. Irrilevante è la qualificazione come artista di chiara fama, attenendo a una diversa possibilità di ingresso che richiede autonoma istanza.
Il Collegio esclude altresì l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta: non si tratta di applicazione miope della disciplina, ma del rispetto del disposto normativo che consente la convertibilità per tutti i soggetti alle condizioni previste, nella specie insussistenti. È infondata anche la censura sull’insufficiente istruttoria relativa al permesso provvisorio per attesa occupazione, mancando le condizioni di ammissibilità. Non trova applicazione neppure l’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, che presuppone la perdita del precedente posto di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 08.03.2023, n. 2396). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.