Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto rilascio del titolo di soggiorno (TAR Lombardia n. 1418 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto rilascio, nel corso del giudizio, di un permesso di soggiorno idoneo a soddisfare l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Conseguentemente il ricorso proposto avverso il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito, sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Milano, in data 4/6/2018, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 3/9/2019, fondato su pregiudizi di natura penale. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché insufficienza di motivazione ed eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 1464 del 2019. Nel corso del giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato depositava documentazione dalla quale risultava che al ricorrente era stato rilasciato, in data 9/8/2022, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, poi convertito in lavoro subordinato in data 9/1/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto la legittimità del diniego di rinnovo del titolo di soggiorno. La questione giuridica attiene pertanto alla permanenza dell’interesse alla decisione nel momento in cui sopravvenga un titolo di soggiorno rilasciato dall’Amministrazione.
Il Tribunale prende atto del rilascio in favore del ricorrente di un permesso per motivi di famiglia, convertito in lavoro subordinato in data 9/1/2024. Tale titolo, sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso, viene valutato come idoneo a soddisfare in via amministrativa la pretesa sostanziale che il ricorrente aveva azionato in giudizio.
Da ciò deriva, sul piano processuale, la carenza di interesse alla pronuncia sulla legittimità dell’atto impugnato. Il Collegio qualifica quindi il ricorso come improcedibile, facendo applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti, perché la sopravvenienza in fatto preclude la decisione sulla fondatezza dell’impugnazione. La definizione in rito della controversia, intervenuta per effetto di un fatto sopravvenuto, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Il dispositivo dispone altresì l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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