Conversione del rito e improcedibilità parziale nel silenzio su project financing (TAR Sardegna n. 771 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso richiesto rende improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente al profilo su cui l’amministrazione ha provveduto. Ove nel corso del giudizio sia introdotto, con motivi aggiunti, l’atto connesso all’oggetto della controversia, trovano applicazione gli art. 117, comma 5, cod. proc. amm. e art. 32, comma 1, cod. proc. amm.: il giudizio prosegue con il rito ordinario, anche per la residua domanda avverso il silenzio. Il cumulo di domande connesse soggette a riti diversi impone, in via di principio, l’adozione del rito ordinario, salvo che ricorra l’ambito del rito speciale di cui al Titolo V del Libro IV.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima per un porto destinato al diporto nautico, aveva presentato una proposta di finanza di progetto ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023 e una connessa domanda di differimento del termine di scadenza della concessione in essere, per il tempo necessario alla conclusione della procedura. Assumeva il silenzio della Regione su entrambe le istanze e proponeva ricorso, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, in via subordinata, la condanna al rilascio della proroga.
Nelle more del giudizio la Regione adottava i provvedimenti di proroga “provvisoria” della concessione sino al 31.12.2024 e avviava l’istruttoria sulla proposta di project financing. La ricorrente impugnava i nuovi atti con motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili. La Regione eccepiva il sopravvenuto difetto di interesse, richiamando anche la sopravvenienza normativa in tema di durata delle concessioni demaniali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’istanza della ricorrente, sulla quale si assumeva l’inerzia, era volta a ottenere due distinti provvedimenti: l’uno sulla proroga della concessione, l’altro sulla proposta di project financing. Con le note impugnate con i motivi aggiunti la Regione ha provveduto sull’istanza di proroga, con la conseguenza che il ricorso avverso il silenzio, in relazione a tale profilo, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto all’atto sopravvenuto, il giudice richiama l’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui l’atto connesso con l’oggetto della controversia può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito. La disposizione si coordina con l’art. 32, comma 1, cod. proc. amm., che consente il cumulo di domande connesse e, in caso di riti diversi, impone l’applicazione del rito ordinario, salvo il rito speciale del Titolo V del Libro IV.
Su questa base il Collegio dispone la conversione del rito da camerale in ordinario. La conversione riguarda tanto i motivi aggiunti quanto la restante domanda avverso il silenzio, che la ricorrente ritiene perdurante in relazione all’istanza di project financing: le azioni a quel punto proposte sono soggette a riti diversi, sicché si applica quello ordinario, non vertendosi nell’ambito del rito speciale.
Il giudizio prosegue quindi, per la trattazione dei motivi aggiunti e della residua domanda sul project financing, nei tempi compatibili con il carico dei ruoli e le priorità della Sezione, fatta salva la presentazione di istanza di prelievo. Le spese sono regolate con la sentenza definitiva. La pronuncia, adottata non definitivamente sul ricorso, dichiara l’improcedibilità parziale e ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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