Giudicato sul beneficio ex legge 107/2015 e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 439 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di integrale esecuzione e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, assume le funzioni il commissario ad acta, nominato sin d’ora e investito su istanza del creditore. La sola nomina del commissario, ove non emergano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento, esaurisce la tutela acceleratoria e giustifica il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con le articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio.
La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è quindi integrata.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il decorso del termine di cui alla norma citata e la costituzione meramente formale della parte resistente, che non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, confermano l’inottemperanza.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero.
Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento: la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con liquidazione di euro 600,00 per compensi, oltre accessori, e distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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