Avviamento ex art. 16 L. 56/1987: giurisdizione del giudice ordinario sul punteggio (TAR Calabria n. 1803 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di avviamento a selezione degli iscritti ai centri per l’impiego, disciplinata dall’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non rientra tra i concorsi pubblici per i quali l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 riserva la cognizione al giudice amministrativo. L’amministrazione compie un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione, priva di discrezionalità valutativa. Chi è utilmente collocato in graduatoria vanta un diritto soggettivo alla corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi e all’avviamento. La controversia sulla errata attribuzione del punteggio spetta quindi al giudice ordinario, non rilevando la qualificazione formale dell’atto impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione ha approvato la graduatoria definitiva per la copertura a tempo determinato di un posto di operaio presso un Reparto della Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri, procedura indetta ex art. 16 della legge n. 56/1987. Collocatosi all’ottavo posto con 11,5 punti, ha dedotto l’illegittimità del punteggio: l’amministrazione avrebbe considerato perduto lo stato di disoccupazione per un precedente rapporto stagionale agricolo, svolto per il medesimo Reparto, con 136 giornate effettive, quindi sotto la soglia delle 180 giornate. Il corretto computo avrebbe dovuto attribuirgli 39 punti.

La Regione ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato sostanziale e, nel merito, l’infondatezza. Il Raggruppamento ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, l’inammissibilità e il difetto di legittimazione passiva. L’istanza cautelare è stata respinta, con rinvio al merito dello scrutinio sulla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il difetto di giurisdizione e lo declina in favore del giudice ordinario, assorbendo ogni altra eccezione. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra concorsi pubblici e procedure di avviamento. Solo i primi sono attratti alla giurisdizione amministrativa dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; le seconde ne restano fuori.

La ragione è strutturale. L’amministrazione non esercita alcuna discrezionalità tecnica, ma svolge un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione, come affermato da Cass., sez. lav., n. 11906 del 2017, richiamata insieme a TAR Lazio n. 12194 del 2024, TAR Sicilia n. 98 del 2026 e TAR Puglia n. 592 del 2026. Manca una procedura concorsuale: vi è una semplice chiamata su base numerica secondo l’ordine delle graduatorie.

Da qui la qualificazione della posizione soggettiva. I collocati utilmente vantano un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento e quindi all’assunzione, secondo Cass., sez. un., n. 14432 del 2017. Il riparto di giurisdizione segue l’ordinario criterio della posizione sostanziale dedotta.

Il Collegio supera l’obiezione costruita sulla tipologia della censura. La contestazione sul punteggio, come quella sui requisiti di ammissione, incide sul diritto soggettivo a partecipare alla procedura di assunzione, in assenza di un procedimento valutativo selettivo, e sul diritto alla corretta collocazione determinata dalla sommatoria dei titoli. Richiama sul punto TAR Lazio n. 3115 del 2021. Irrilevante è, per il Tribunale, che la doglianza riguardi il computo delle giornate e la conservazione dello stato di disoccupazione.

Il Tribunale dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione innanzi al giudice ordinario nei termini dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate tra le parti, in ragione della natura del pronunciamento e della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

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