Conversione in decimi e limite del terzo nei concorsi dirigenziali scolastici (TAR Lazio n. 8324 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina generale dei concorsi pubblici di cui all’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 487/1994 si applica anche alle procedure concorsuali speciali e riservate, in assenza di deroghe espresse da parte del bando. Il punteggio attribuito ai titoli non può superare il limite di 10/30 del punteggio complessivo, sicché la conversione in decimi del punteggio dei titoli si opera dividendo per dieci il valore espresso in trentesimi, e non mediante proporzione aritmetica. La conversione proporzionale, infatti, altererebbe il rapporto tra valutazione delle prove e valutazione dei titoli, determinando un’incidenza dei titoli superiore al terzo del punteggio totale, in violazione del principio posto dall’art. 35-quater d.lgs. n. 165/2001. Il richiamo alla Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 opera solo ai fini della valutabilità dei singoli titoli, senza incidere sul peso degli stessi rispetto alle prove. La scelta del Ministero di procedere alla divisione per dieci è conforme al quadro normativo vigente.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso straordinario per dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, aveva riportato il punteggio di 13,50/30 per i titoli valutabili e 6,5/10 nella prova scritta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decreto dipartimentale del 9 agosto 2024, approvava la graduatoria finale convertendo il punteggio dei titoli in decimi mediante semplice divisione per dieci, attribuendo alla ricorrente un valore pari a 1,35.
La candidata impugnava il provvedimento, nonché gli atti successivi di rettifica, deducendo che la corretta conversione avrebbe dovuto avvenire tramite proporzione matematica, con conseguente punteggio di 4,50. Ad avviso della ricorrente, la mera divisione per dieci avrebbe compresso illegittimamente il valore dei titoli posseduti, alterando l’esito della selezione. Si costituivano il Ministero e numerosi controinteressati, alcuni dei quali ad adiuvandum e altri ad opponendum. Respinta l’istanza cautelare con ordinanza non impugnata, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, condividendo integralmente la motivazione già espressa in sede cautelare. Il Collegio ha osservato che il D.M. n. 107/2023, all’art. 11, richiama espressamente, per quanto non previsto, le disposizioni del d.P.R. n. 487/1994 sullo svolgimento dei concorsi pubblici, tra cui l’art. 8, comma 2, che fissa il tetto massimo del punteggio attribuibile ai titoli in misura non superiore a 10/30 del punteggio complessivo.
La Corte ha chiarito che la previsione del D.M. n. 107/2023 e la Tabella A del D.M. n. 138/2017 disciplinano unicamente i titoli valutabili e il punteggio massimo a essi attribuibile in trentesimi, senza introdurre alcuna deroga al principio generale di cui all’art. 35-quater d.lgs. n. 165/2001, secondo cui i titoli non possono concorrere in misura superiore a un terzo alla formazione del punteggio finale.
Il Collegio ha quindi ritenuto corretto il metodo seguito dall’Amministrazione, che ha operato in due fasi: prima la conversione in decimi del punteggio della prova scritta, dividendone il valore per dieci ai sensi dell’art. 6 del bando, e poi la conversione del punteggio dei titoli, parimenti operata mediante divisione per dieci. In tal modo, il punteggio massimo complessivo risulta pari a 13, di cui 10 per la prova e 3 per i titoli, con incidenza di questi ultimi pari a 3/13, comunque inferiore al limite di 10/30.
La tesi della ricorrente, basata sulla conversione proporzionale, avrebbe invece determinato un punteggio complessivo massimo di 20, con titoli incidenti nella misura di 10/20, pari alla metà del totale, in violazione del limite legale. La circostanza che la graduatoria di rettifica del 18 dicembre 2025 abbia ricollocato la candidata alla posizione 1.071 non muta i termini della questione, dipendendo dall’applicazione del medesimo criterio di conversione.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese tra tutte le parti costituite, in ragione della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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