Convertibilità del permesso speciale secondo il regime transitorio del D.L. n. 20/2023 (TAR Sicilia n. 769 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato è disciplinata dal regime transitorio di cui all’art. 7 del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50. La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, senza che il dato letterale consenta di inserire ulteriori condizioni ostative implicite, limitative di un diritto di rilevante portata. Resta ferma la distinzione tra la disciplina del comma 2, riferita ai permessi rilasciati in forza di provvedimenti giurisdizionali, e quella del comma 3, che riserva la facoltà di conversione ai soli permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, con esclusione di ogni applicazione analogica a titolari di diverso titolo.

Il Fatto

Il ricorrente, di nazionalità nigeriana, ha impugnato il decreto del Questore con cui è stata rigettata la propria istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il titolo era stato riconosciuto in forza di un provvedimento giurisdizionale che aveva accertato le condizioni di salute documentate.

L’istanza di conversione è stata presentata prima della scadenza del titolo e prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. L’Amministrazione ha negato la conversione ritenendo inapplicabile il regime transitorio. Il ricorrente ha proposto ricorso articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare è stata accolta in corso di giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato continuità alla giurisprudenza della Sezione su fattispecie analoghe, richiamando la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, adottata in adesione al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato. In base a tale indirizzo, i permessi per casi speciali possono essere convertiti quando l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

La Corte ha richiamato il principio espresso da Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314, secondo cui la legge individua come unico limite temporale la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale. Il dato letterale non consente di introdurre una condizione ostativa ulteriore e implicita, che finirebbe per limitare un diritto di rilievo costituzionale.

Il Collegio ha poi esaminato il richiamo dell’Avvocatura distrettuale alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5666/2025. Da un esame della motivazione di tale pronuncia emerge che il comma 3 dell’art. 7 del D.L. n. 20/2023 individua la propria disciplina applicabile esclusivamente ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità. Il legislatore ha consentito il rinnovo per una sola volta e ha mantenuto la facoltà di conversione mediante una norma di salvezza, resa necessaria dall’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998.

La disciplina transitoria è stata così differenziata tra le diverse tipologie di permessi incisi dalla novella, riservando la convertibilità del titolo per protezione speciale ai soli casi di permessi già rilasciati e non ancora scaduti. Si tratta di una disposizione di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso di soggiorno.

Nel caso esaminato, l’istanza rientra nelle ipotesi contemplate dalla norma ai fini del regime transitorio, con conseguente accoglimento della domanda di conversione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio delle spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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