Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5234 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti dell’azione. Accertato il mancato adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e nomina il commissario ad acta. Questi provvede all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro, n. 1058/2023, pubblicata il 7 novembre 2023. Quel provvedimento aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.

La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica del 18 luglio 2024 e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La verifica investe poi il titolo: la sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede della resistente amministrazione.

Il percorso argomentativo si fonda su due rilievi. Da un lato, la copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. pen. — rectius art. 479 c.p.c. — come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, e dell’art. 115 cod. proc. amm. Dall’altro, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’assenza di prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il ricorso è pertanto accolto.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario provvede su richiesta della ricorrente, ove l’amministrazione sia ancora inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni. Il suo incarico comprende l’allocazione della somma in bilancio, in mancanza di apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su sua richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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