Convertibilità del permesso per protezione speciale nel regime transitorio (TAR Sicilia n. 766 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime transitorio introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023, la facoltà di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi per motivi di lavoro resta ferma per i titoli già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998 e ancora in corso di validità. Il legislatore ha posto come unico sbarramento temporale la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, senza introdurre ulteriori condizioni implicite limitative del diritto. La norma di salvezza ha carattere eccezionale e non tollera applicazione analogica in favore dei titolari di titoli di soggiorno diversi. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che dichiari irricevibile la domanda di conversione in presenza dei presupposti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, al suo ingresso in Italia, aveva chiesto il rilascio del permesso per protezione internazionale. La Commissione territoriale gli aveva riconosciuto il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del titolo, poi effettivamente emesso con scadenza 26.06.2025.
In vista della scadenza, il 17.06.2025 lo straniero presentava istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La Questura dichiarava l’istanza manifestamente irricevibile, negando l’applicazione del regime transitorio dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, articolando un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza della stessa Sezione su fattispecie analoghe. Si è osservato che la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, in adesione al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha individuato le ipotesi in cui i permessi per casi speciali possono essere convertiti: quando l’istanza di conversione è stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; quando il permesso è stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 ed è in corso di validità; quando il titolo è stato rilasciato successivamente in forza di provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiarato illegittimo il diniego di protezione speciale richiesta prima del 5 maggio 2023.
Il TAR ha richiamato Cons. Stato, sez. III, n. 3314 del 2024, secondo cui la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità, unicamente la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri. Il dato letterale della norma non consente di aggiungere una condizione ostativa implicita, limitativa di un diritto di rilievo costituzionale.
La Sezione ha poi valorizzato Cons. Stato n. 5666 del 2025, che ha precisato come i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, siano rinnovati per una sola volta con durata annuale, restando ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge. Il legislatore ha così individuato la disciplina applicabile ai soli titoli attribuiti sulla base della disciplina pregressa.
Il Collegio ha sottolineato che la norma di salvezza si è resa necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023, che aveva travolto la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il legislatore ha quindi scelto di non frustrare l’affidamento dello straniero titolare di un permesso per protezione speciale, differenziando la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di titoli.
Da qui la conferma che la convertibilità del titolo per protezione speciale è riservata ai permessi già rilasciati e non ancora scaduti, mediante una disposizione eccezionale non suscettibile di applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso. Il ricorrente rientrava quindi nelle ipotesi contemplate dalla legge: il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese e ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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