Relazione tecnica di parte non è fatto ex art. 360 n. 5 (Cass. civ. Sez. V n. 20939 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La relazione tecnica di parte non costituisce un fatto storico-materiale ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., ma integra una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, della quale il giudice di merito non è tenuto a dare specificamente conto. Il motivo di ricorso che ne deduca l’omesso esame è pertanto inammissibile. È del pari inammissibile, per il limite della doppia conforme di cui all’art. 384, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il motivo che non rappresenti la diversità delle ragioni poste a base delle due sentenze di merito.

Il Fatto

Un’avviso di accertamento rettificava il valore di terreni edificabili compravenduti, recuperando a tassazione la maggiore imposta di registro calcolata su una base imponibile più elevata. La contribuente impugnava l’atto, senza esito nel primo grado e in appello.

La Commissione tributaria regionale, decidendo su tre gravami riuniti, respingeva le impugnazioni aderendo alle ragioni del primo giudice. La contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo era articolato in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. La ricorrente si doleva che il giudice regionale non avesse considerato la relazione di stima asseverata, dalla quale emergeva un diverso valore di mercato del bene.

La Corte ha ritenuto il motivo doppiamente inammissibile. Sotto il primo profilo, esso intercetta il limite preclusivo della doppia conforme di cui all’art. 384, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: la ricorrente non ha rappresentato la diversità delle ragioni delle due sentenze di merito, poiché il giudice d’appello ha rigettato il gravame per le medesime ragioni poste a base della prima decisione, dichiarando espressamente di condividere il ragionamento del primo giudice. Sul punto il Collegio richiama la propria giurisprudenza.

Sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile con riguardo al parametro prescelto perché la perizia di parte non è un fatto storico-materiale nel senso considerato dalla disposizione, ma partecipa della natura di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico. Il canone censorio invocato non risulta pertanto appropriato, come confermato dal richiamo a una consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del grado, liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate. La Corte ha infine ritenuto sussistenti le condizioni per il versamento di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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