Obbligo di motivazione e indeterminatezza del titolo dell’ordine di ripristino (TAR Trentino-Alto Adige n. 30 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi è illegittimo per difetto di motivazione quando l’amministrazione non indichi la specifica disposizione normativa su cui fonda il provvedimento, pur essendo configurabili più fattispecie che prevedono presupposti, termini e conseguenze sanzionatorie differenti. La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e consentire al destinatario di comprendere quale progetto sia stato violato e quale disciplina sia stata applicata. La violazione dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993 integra eccesso di potere per insufficienza dell’argomentazione. È illegittima, inoltre, la parte dell’ordine che impone ai privati una nuova vermessung del confine, non rientrando tale potere tra quelli dell’autorità comunale e non potendosi collegare all’art. 88, comma 3, della legge provinciale n. 9/2018 l’acquisizione gratuita di aree private al patrimonio comunale.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario di un immobile sito nel centro storico di un comune altoatesino, in zona soggetta a piano di recupero, per il quale erano state rilasciate una concessione edilizia e successive varianti, da ultimo una variante del 2022. Nel 2021 i proprietari avevano presentato una segnalazione certificata di inizio attività per la costruzione di un muro di cinta lungo il confine con la particella vicina.

A seguito di un sopralluogo, l’amministrazione contestava la realizzazione di muri di contenimento non previsti, l’ampliamento di un piazzale e la sistemazione di un’area a giardino in difformità dai progetti assentiti. Con ordinanza del 24 aprile 2024 il sindaco ingiungeva la riduzione in pristino e una nuova misurazione del confine entro novanta giorni. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR, che accordava l’inefficacia con ordinanza collegiale.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo concentra l’analisi sul settimo motivo, concernente la violazione dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993 e il difetto di motivazione. La norma impone che ogni provvedimento esponga il fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione. Il Collegio ritiene che tale obbligo sia stato violato sotto più profili.

Anzitutto l’ordinanza cita l’art. 86, comma 3, della legge provinciale n. 9/2018, che disciplina la sospensione cautelare dei lavori e l’avvio del procedimento, non la fase conclusiva dello stesso. L’amministrazione ha quindi richiamato la disposizione errata a fondamento dell’ordine di ripristino.

Quanto all’art. 88, comma 3, il Collegio rileva che il comune lo ha applicato anche all’ordine di nuova misurazione del confine. Sul punto il ragionamento è netto: l’autorità non può imporre ai privati la vermessung dei fondi, potendo la stessa essere richiesta solo dalle parti, né può minacciare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di aree in proprietà privata quando l’assetto dei confini non lo consente. La base normativa è dunque errata.

Il profilo decisivo riguarda l’omessa indicazione della disposizione applicata. Il comune si richiama genericamente alla legge provinciale, senza precisare quale articolo giustifichi l’ordine. Il Collegio confronta le plurime fattispecie astrattamente configurabili — art. 88, art. 89, art. 90 e art. 91 — ciascuna con presupposti, termini e conseguenze sanzionatorie differenti. L’indeterminatezza del titolo rende il provvedimento non comprensibile per il destinatario.

Il Collegio sottolinea inoltre che, essendo state rilasciate plurime varianti e una segnalazione di inizio attività, il comune non chiarisce quale dei diversi progetti sia stato violato. L’accoglimento del motivo, dotato di carattere assorbente, esime dall’esame degli altri. L’ordinanza è annullata, con condanna dell’amministrazione alle spese e compensazione nei confronti del controinteressato non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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