Il servizio di vigilanza “passiva” con passaggi ispettivi richiede la licenza prefettizia (TAR Lazio n. 9395 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto ai sensi dell’art. 134 TULPS, indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata, sicché la mancanza della licenza ne comporta in ogni caso l’illiceità penale a norma dell’art. 140 TULPS. La distinzione tra vigilanza “attiva” e “passiva” non rileva ai fini del requisito, dovendosi accertare se le prestazioni si risolvano in un ausilio alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero in meri servizi di portierato e custodia. La legge di gara che ometta di prescrivere il possesso della licenza è illegittima, ma il requisito non può essere imposto in via di eterointegrazione per escludere l’aggiudicatario, operando il principio di parità di trattamento tra gli operatori economici.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di un accordo quadro per i servizi di portierato e sorveglianza presso gli edifici di una società pubblica, deducendo che l’aggiudicataria sarebbe priva della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, richiesta per le attività di vigilanza. Con un secondo motivo ha contestato l’esito positivo della verifica di anomalia sull’offerta della controinteressata, ritenuta insostenibile. In via subordinata ha chiesto l’annullamento dell’intera gara per il mancato inserimento nella lex specialis del requisito della licenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di irricevibilità e difetto di interesse, osservando che l’assenza di una clausola escludente nel bando non imponeva l’immediata impugnazione e che la ricorrente, titolare della licenza, ha interesse alla riedizione della procedura.
Nel merito, il Collegio ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale sulla distinzione tra vigilanza attiva, che implica un obbligo di difesa degli immoboli, e vigilanza passiva, riconducibile al portierato. Ha però richiamato il più recente orientamento della Cassazione penale per il quale ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia esige la licenza prefettizia, anche quando sia svolta senza armi e con la sola segnalazione alle autorità. Nel caso di specie, il capitolato imponeva passaggi ispettivi giornalieri, controllo degli accessi e sopralluoghi ricognitivi: attività non riconducibili al mero portierato ma a una vera e propria vigilanza privata finalizzata alla salvaguardia delle aree, con conseguente necessità della licenza.
Il TAR ha tuttavia escluso che tale requisito potesse essere imposto in via eterointegrativa per dichiarare l’illegittimità della sola aggiudicazione, in quanto l’esclusione deve fondarsi su obblighi espressamente risultanti dalla legge di gara, non su un’attività interpretativa che risolva questioni controverse come la nozione di sorveglianza. Ha invece accolto il terzo motivo, annullando l’intera procedura per l’illegittima omissione nella lex specialis del requisito della licenza prefettizia.
Quanto all’anomalia dell’offerta, il motivo è stato respinto: la verifica della stazione appaltante è sindacabile solo per irragionevolezza o travisamento, e la ricorrente aveva erroneamente individuato l’importo di aggiudicazione, non trovando così riscontro l’asserita insostenibilità dell’offerta.
Nota della Redazione
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