Sospensione e mancato impulso di parte: estinzione del giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 1092 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del processo amministrativo disposta senza fissazione dell’udienza di prosecuzione, la parte interessata deve presentare istanza di fissazione entro il termine perentorio di novanta giorni, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.. L’art. 80, comma 3-bis, c.p.a. non consente di sostituire l’impulso di parte con un’iniziativa officiosa: l’istruttoria presidenziale e la fissazione d’ufficio dell’udienza servono a verificare la persistenza delle ragioni della sospensione e la giustificatezza dell’inerzia. Accertata la cessazione della causa di sospensione e decorsi i tre mesi previsti dalla norma, l’udienza è fissata per trarre le conseguenze processuali dell’inerzia. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. per mancata tempestiva prosecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente dell’Urbanistica ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di opere realizzate in uno stabilimento balneare, oggetto di due domande di condono e di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Tribunale ha dapprima accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento.
Con due ordinanze collegiali il giudizio è stato poi sospeso in via pregiudiziale, in attesa della definizione delle cause relative ai dinieghi di condono e di sanatoria. Chiamato a verificare la persistenza delle ragioni della sospensione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 18 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 80 c.p.a., come integrato dalla legge n. 113/2021, che impone alla parte di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. Richiama quindi l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2024, secondo cui l’onere di impulso sussiste in tutti i casi di sospensione e non può essere supplito da un’iniziativa d’ufficio.
Il Tribunale sottolinea che il comma 3-bis ha formulazione ambigua, ma una lettura che ammetta l’impulso officioso contrasterebbe con la regola dell’onere di parte a pena di estinzione, con la natura dispositiva del processo e con la parità delle parti. La fissazione d’ufficio dell’udienza è quindi finalizzata alla verifica circa la cessazione della causa di sospensione e la giustificatezza dell’inerzia.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che la causa di sospensione è cessata con la pubblicazione dei decreti presidenziali del Consiglio di Stato che hanno dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i ricorsi in appello. Ciò nonostante, il ricorrente non ha richiesto la fissazione dell’udienza nel termine perentorio di novanta giorni.
Da tanto consegue la necessità di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 1, e 35, comma 2, lett. a), c.p.a.. Il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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