Coperture finanziarie delle leggi regionali e tecniche di quantificazione degli oneri (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti esercita il controllo sulle leggi regionali di spesa verificando la tipologia delle coperture finanziarie adottate e le tecniche di quantificazione degli oneri. Il controllo si svolge nel contraddittorio con gli organi regionali, cui la relazione istruttoria è preventivamente trasmessa. Gli esiti del controllo confluiscono in una deliberazione che approva la relazione, che ne costituisce parte integrante, destinata alla trasmissione al Consiglio regionale e agli organi di raccordo. La funzione non è di tipo sanzionatorio, ma di garanzia della corretta e sostenibile rappresentazione degli oneri gravanti sul bilancio regionale.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia ha esaminato la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2023 e le tecniche di quantificazione degli oneri dalle stesse derivanti. L’attività rientra nel programma dei controlli della Sezione per l’anno 2024.

La relazione istruttoria è stata inviata al Presidente del Consiglio regionale, al Segretariato generale del Consiglio regionale e alla Direzione Centrale Finanze della Regione autonoma, così da promuovere il contraddittorio sulle risultanze. Sono pervenute osservazioni scritte degli organi regionali e si è tenuta una riunione di lavoro in videoconferenza. Il II Collegio è stato convocato per l’approvazione degli esiti.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama anzitutto il fondamento costituzionale del proprio controllo, individuato nell’art. 100, comma 2, della Costituzione, e le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione, contenute nel d.P.R. n. 902/1975 come modificato dal d.lgs. n. 125/2003, in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale.

Il Collegio muove dalla legge n. 20/1994 e dalla disciplina sul rafforzamento del controllo preventivo e successivo, richiamando l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni, che ha esteso il controllo delle Sezioni regionali alle leggi di spesa e alla verifica delle coperture finanziarie e delle tecniche di quantificazione degli oneri.

Rileva poi il corretto svolgimento del contraddittorio. La relazione istruttoria è stata trasmessa agli organi regionali, che hanno presentato puntuali deduzioni sia di carattere generale sia su singole criticità. Le osservazioni sono state esaminate anche nel corso della riunione di lavoro svoltasi in videoconferenza. Questa sequenza procedimentale conferma che il controllo non si esaurisce in un accertamento unilaterale, ma si struttura come verifica partecipata.

Su tale base il Collegio approva la relazione, che costituisce parte integrante della deliberazione. La Sezione ordina la trasmissione della deliberazione e dell’unità relazione al Consiglio regionale e, per opportuna informazione, alla Presidenza della Regione, alla Direzione Centrale Finanze, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, disponendo la pubblicazione sui siti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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