Contestazione dei corrispettivi SSN e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 3813 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la struttura sanitaria accreditata impugna le note di credito con cui l’azienda sanitaria chiede la restituzione di somme relative a prestazioni RMN, e il petitum consiste nella sola contestazione dell’effettiva debenza del corrispettivo, la controversia non investe l’esercizio di un potere autoritativo. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. La domanda che investe solo il rapporto paritario di contenuto patrimoniale, nella contrapposizione obbligo/pretesa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi di credito e non di interessi legittimi.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una struttura sanitaria nella quale è operativo un tomografo per risonanza magnetica a magnete aperto con intensità di campo inferiore a 0,5 Tesla, autorizzato dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 542/1994. L’azienda sanitaria, con tre note del 2021, ha chiesto l’emissione di note di credito per le prestazioni RMN erogate a carico del servizio sanitario, assumendo che gli impianti a basso campo di tipo aperto non possano eseguire indagini su determinati distretti corporei con oneri a carico del SSN.
La struttura ha impugnato tali note davanti al TAR, deducendo l’erronea interpretazione della normativa di settore e richiamando pronunce del Consiglio di Stato, oltre a un decreto del Presidente della Repubblica del 2024 di accoglimento di un ricorso straordinario sulla medesima questione. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente, assorbendo ogni altra questione, il difetto di giurisdizione del giudice adito. La controversia ha ad oggetto la contestazione del quantum dovuto dalla ricorrente all’ASL in relazione alle prestazioni erogate, rispetto alle quali è stata richiesta l’emissione delle note di credito.
Il riparto viene individuato applicando l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni, escludendo quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Quando è in contestazione la sola effettiva debenza dei corrispettivi, senza che ciò coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione, il petitum travalica i limiti della giurisdizione amministrativa.
Il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. III n. 1839 del 2019, secondo cui rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie nelle quali viene in rilievo non l’esistenza o il contenuto della concessione né l’esercizio di poteri autoritativi, ma solo l’effettiva debenza dei corrispettivi, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione obbligo/pretesa. Viene richiamata anche Cass. civ. Sez. Un. n. 22094 del 2015, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concernenti la regressione tariffaria nei rapporti tra ASL e strutture private accreditate, ove sia contestata solo la debenza dei corrispettivi e il giudice ordinario possa direttamente sindacare le singole voci costitutive del credito.
Nel caso concreto il petitum sostanziale, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, non attiene all’esercizio di un potere autoritativo, ma a un contegno contrattuale rispetto al quale l’amministrazione si determina su un piano paritario rispetto al privato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a. ove la parte conservi interesse a una decisione di merito. Le spese sono compensate in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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