Porto d’armi: la sentenza di patteggiamento non prova l’inaffidabilità (TAR Toscana n. 295 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del porto d’armi ad uso sportivo non può fondarsi esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di patteggiamento. L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che tale pronuncia non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi. Ne consegue che l’Amministrazione non può equiparare la sentenza predibattimentale alla sentenza di condanna e deve svolgere una valutazione autonoma di inaffidabilità del richiedente. Il potere discrezionale in materia di porto d’armi resta ampio, ma richiede una motivazione che dia conto degli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di non affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Siena ha respinto la sua istanza di rinnovo del porto d’armi ad uso sportivo. Il diniego si fondava, in modo esclusivo, su una precedente sentenza del Tribunale di Genova, resa a seguito di patteggiamento, con la quale il ricorrente era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per calunnia, diffamazione e false dichiarazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 tulps e dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., oltre a profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che i fatti oggetto di condanna avevano costituito un episodio isolato e che l’Amministrazione non aveva svolto alcuna valutazione sulla sua inaffidabilità. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Nella fase cautelare il Tribunale, con ordinanza n. 580/2023, aveva respinto l’istanza ritenendo prevalenti gli interessi pubblici connessi alla verifica dei requisiti di affidabilità e buona condotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso ravvisando il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione in entrambi i motivi. Elemento dirimente è la constatazione che l’Amministrazione ha fondato il provvedimento di diniego solo ed esclusivamente sull’esistenza della condanna, senza alcuna valutazione sulla presunta inaffidabilità del ricorrente.

Il Tribunale richiama l’art. 445 cod. proc. pen., che prevede espressamente che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento, e in particolare quella predibattimentale come nel caso di specie, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi diversi da quello penale. Da ciò deriva che tale pronuncia non può essere equiparata alla sentenza di condanna nei settori dell’ordinamento diversi da quello penale.

Il Collegio richiama un proprio precedente in materia di interdittiva antimafia (TAR Toscana n. 1538 del 2024), nel quale ha escluso ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna che determinano gli effetti interdittivi, in mancanza di una normativa che preveda eccezioni al principio generale dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Nessun elemento di inaffidabilità può essere desunto automaticamente dagli atti. Il procedimento penale si era concluso nella fase predibattimentale, senza alcun accertamento delle condotte, ed era stato attivato a seguito di sommarie informazioni testimoniali rese dal ricorrente su fatti riferiti a terzi. L’Amministrazione non dà contezza dei motivi per cui il ricorrente non avrebbe conservato una condotta di vita irreprensibile e immune da censure.

Il Tribunale ribadisce che il diniego di rinnovo o la revoca del porto d’armi, pur costituendo atti di elevato contenuto discrezionale, devono contenere una valutazione sulla personalità dell’interessato idonea a giustificare l’esigenza cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi (TAR Puglia Bari n. 51 del 2021). Attribuire rilievo esclusivo a una pronuncia adottata a seguito di patteggiamento, in assenza di elementi di inaffidabilità, pregiudica il corretto esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 39 del R.D. n. 773/1931. Il ricorso è quindi accolto e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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