Accesso difensivo ai dati dei registri ricettivi per domanda risarcitoria (TAR Molise n. 5 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il diniego opposto dall’Amministrazione è illegittimo quando l’istante abbia esplicitato la strumentalità della richiesta ostensiva rispetto alla tutela dei propri interessi giuridici. Il d.lgs. n. 51/2018 non vieta in modo assoluto il trattamento dei dati raccolti ex art. 109 TULPS, ma lo consente quando il trattamento sia previsto dalla legge dell’Unione o nazionale, evenienza che ricorre nell’ipotesi di accesso finalizzato alla difesa in giudizio. I documenti contenenti le sole generalità dei soggetti alloggiati costituiscono dati personali semplici, sicché non opera il limite dei dati sensibili e prevale l’esigenza difensiva costituzionalmente garantita dall’art. 24 Cost.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di un minore rimasto infortunato durante un gioco sulla spiaggia prospiciente una struttura ricettiva, intendevano coltivare le istanze risarcitorie per i danni patiti dal figlio. Non conoscendo le generalità del presunto responsabile, noto loro solo per nome, né quelle dei suoi genitori, anch’essi ospiti del medesimo villaggio, avanzavano alla Questura di Campobasso un’istanza ostensiva ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990. Chiedevano l’acquisizione della comunicazione trasmessa dalla struttura ai sensi dell’art. 109 TULPS, con la documentazione allegata.
L’Amministrazione respingeva la domanda, sostenendo che la finalità del trattamento dei dati degli alloggiati è la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e che la normativa vigente non ne consente la comunicazione a terzi per finalità diverse. I ricorrenti impugnavano quindi il diniego davanti al TAR Molise.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’accesso come principio generale dell’attività amministrativa e livello essenziale delle prestazioni, osservando che l’art. 24, commi 1-6, l. n. 241/1990 non contempla nella specie alcuna eccezione applicabile. Richiama poi il comma 7 della stessa disposizione, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, e i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021: è escluso che basti un generico riferimento a esigenze probatorie, ma è parimenti precluso all’Amministrazione e al giudice amministrativo ogni apprezzamento ex ante su ammissibilità e decisività del documento, salvo l’ipotesi di pretestuosità.
Nel caso concreto i ricorrenti avevano esplicitato sin dall’istanza la finalità difensiva, consistente nel conoscere i destinatari della domanda risarcitoria. L’Amministrazione era dunque edotta della strumentalità della richiesta. La Corte ritiene pertanto corretta l’affermazione secondo cui il trattamento e l’accesso sono consentiti dal d.lgs. n. 51/2018, che non vieta in modo assoluto il trattamento, ma lo ammette quando consentito dal diritto dell’Unione o dalla legge.
Un ulteriore argomento conforta la conclusione. Il Collegio richiama il Regolamento UE 2016/679 e la nozione di dato personale dell’art. 4, nonché il divieto dell’art. 9 sui dati sensibili. I documenti richiesti contengono le sole generalità degli alloggiati: non rivelano origine etnica, opinioni, convinzioni, dati genetici, biometrici o relativi alla salute. Si tratta perciò di dati personali semplici, rispetto ai quali non opera il limite dei dati sensibili e giudiziari.
Il diniego è quindi annullato e la Questura è tenuta a consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 1.200,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.