Revoca del permesso di lungo soggiorno e valutazione dell’inserimento sociale (TAR Emilia-Romagna n. 696 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, richiede che il questore valuti la pericolosità sociale dello straniero tenendo conto delle condanne anche non definitive per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. e, al contempo, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il giudizio di pericolosità non può fondarsi in modo automatico sulla sola condanna, ma deve esprimere una valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita dell’interessato. Ove la revoca sia disposta, lo straniero non espellibile ha diritto, ai sensi del comma 9, al rilascio di un diverso titolo di soggiorno. La motivazione che dia conto di tale valutazione complessiva supera le censure di difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, presente in Italia dal 2001 e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il decreto con cui la Questura di Bologna aveva disposto la revoca del titolo e negato l’aggiornamento, fondando il provvedimento su una sentenza della Corte d’Appello di Bologna di condanna per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 cod. pen.
Il ricorrente lamentava la violazione della tutela rafforzata prevista dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 6, par. 1, direttiva 2003/109/CE, contestando l’automatismo espulsivo e il difetto di motivazione in ordine alla possibilità di rilasciare un permesso per lavoro subordinato. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame. In sede di riedizione del potere la Questura confermava la revoca, ma rilasciava un permesso per lavoro subordinato di un anno. Avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento originario stato interamente sostituito dall’atto adottato in sede di riesame. I motivi aggiunti sono invece respinti nel merito.
Il TAR ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca quando manchino le condizioni di rilascio di cui al comma 4, e il comma 9, che impone il rilascio di altro titolo allo straniero non espellibile. Dal combinato disposto delle norme si desume che la revoca trova fondamento nel giudizio di pericolosità sociale, desumibile dalle situazioni pregiudizievoli indicate dalla norma, in un contesto valutativo che tenga conto della complessiva personalità e della condotta di vita dell’interessato.
La Corte esamina il provvedimento di riesame e rileva che la Questura, pur confermando la revoca in ragione della gravità dei reati — indici di chiara pericolosità sociale —, ha considerato la lunga permanenza in Italia, la regolare attività lavorativa e i redditi sufficienti, disponendo il rilascio di un permesso per lavoro subordinato annuale, rinnovabile al permanere delle condizioni. Ne trae la conclusione che l’Amministrazione ha effettuato la valutazione complessiva richiesta dalla disciplina di settore.
Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi aggiunti, non sussiste dunque il dedotto difetto di motivazione in ordine alla tutela rafforzata: il riferimento alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale e lavorativo è presente nell’atto, sia pure funzionale al rilascio del titolo ordinario. Il provvedimento di riesame risulta pertanto immune dalle censure. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza