L’onere probatorio in capo al richiedente condono per l’anteriorità dell’abuso (TAR Lazio n. 7924 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del c.d. terzo condono di cui all’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, richiama l’art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985, che consente la presentazione della domanda di sanatoria entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile derivante da procedure esecutive, purché le ragioni di credito siano anteriori all’entrata in vigore della legge. Tale meccanismo derogatorio, applicabile anche al condono di cui alla l. n. 724/1994 tramite il rinvio dell’art. 39, comma 1, presuppone la prova, a carico del richiedente, dell’anteriorità dell’abuso rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsto dalla normativa invocata e della data di insorgenza delle ragioni creditorie. In mancanza di tale dimostrazione, trova applicazione il regime del terzo condono, in cui la presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici è ostativa alla sanatoria degli abusi maggiori.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo acquistato un complesso immobiliare in forza di un decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Roma nell’ambito di una procedura esecutiva, presentava istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 2, comma 59, l. n. 662/1996 e dell’art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985 per un’unità abitativa realizzata abusivamente. Il Comune di Roma Capitale respingeva l’istanza con determinazione dirigenziale, ritenendo applicabile la disciplina del terzo condono e rilevando la sussistenza di vincoli paesaggistici ostativi alla sanatoria. La società impugnava il diniego, deducendo l’erronea applicazione della normativa e il difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha incentrato la decisione sull’individuazione della normativa applicabile all’abuso. Il Collegio ha rammentato che, ai sensi dell’art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento derivante da procedure esecutive solo se le ragioni di credito siano anteriori all’entrata in vigore della legge, disposizione estesa al condono del 1994 e al terzo condono per effetto dei rispettivi rinvii al Capo V della legge del 1985.

La sentenza ha quindi precisato che è onere del richiedente dimostrare la data di ultimazione dei lavori e l’anteriorità delle ragioni di credito. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che dalle osservazioni endoprocedimentali emergeva il riferimento a un decreto ingiuntivo e a una nota di trascrizione di pignoramento, ma nessuno di questi elementi risultava decisivo: il decreto ingiuntivo non era stato depositato in giudizio né risultava provata la sua produzione endoprocedimentale, mentre la nota di trascrizione del 1977 non menzionava il manufatto oggetto dell’istanza ma solo il terreno, risultando pertanto inidonea a dimostrare l’anteriorità dell’abuso rispetto al 31.12.1993.

In assenza di tale prova, il Collegio ha ritenuto corretta l’applicazione del regime del terzo condono, in cui la presenza di vincoli è ostativa alla sanatoria degli abusi maggiori. Il TAR ha inoltre escluso la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che le osservazioni erano state valutate e ritenute inidonee, e ha ritenuto la motivazione del provvedimento sufficiente, in quanto resa per relationem alla nota del 26.05.2016 e integrata dalla contezza dell’esame delle osservazioni. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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