Nessun computo dell’anzianità per il corso quadriennale degli aspiranti commissari (Cons. Stato n. 2739 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La frequenza del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario di Polizia, previsto dall’art. 6, lett. a), d.P.R. n. 341/1982, non instaura un rapporto di servizio, ma un rapporto di formazione in prova finalizzato all’accesso ai ruoli della Polizia di Stato. L’ammissione al corso non determina il perfezionamento dello status di dipendente pubblico, che si realizza solo con il superamento dell’esame finale e l’immissione nel ruolo dei commissari. Il trattamento economico corrisposto agli allievi non costituisce corrispettivo di una prestazione lavorativa, difettando il sinallagma tipico del rapporto di lavoro. Ne consegue che il periodo di frequenza del corso non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e dei diritti pensionistici e previdenziali, né è ravvisabile una disparità di trattamento rispetto agli allievi già appartenenti ai ruoli della Polizia.

Il Fatto

Gli appellanti, appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato, hanno impugnato la nota con cui il Ministero dell’Interno aveva negato il computo, ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario svolto presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia. Essi avevano frequentato quel corso e superato il concorso pubblico di accesso.

Il TAR Marche ha respinto il ricorso, richiamando il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato secondo cui all’allievo aspirante non può riconoscersi lo status di dipendente pubblico prima del completamento del percorso formativo. Gli appellanti hanno proposto appello articolando quattro motivi, incentrati sulla natura lavorativa del rapporto e sulla pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri ordinamenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, richiamando le argomentazioni delle sentenze n. 7021 e 7474 del 2025 della Sezione, rese in controversie omologhe. La ricostruzione del quadro normativo dimostra che l’assunzione nei ruoli dei commissari avveniva solo dopo la conclusione del corso e il superamento dell’esame finale, cui conseguiva la nomina in prova.

Gli indici invocati dagli appellanti non superano questa conclusione. Il concorso di accesso era finalizzato alla selezione dei corsisti, non all’immediata instaurazione del rapporto. La terminologia dell’art. 11 d.P.R. n. 341/1982 non è dirimente. Il riconoscimento del periodo ai fini degli obblighi di leva non equivale a computarlo ai fini previdenziali. Dalle pronunce del Consiglio emerge, inoltre, che durante il corso le trattenute erano solo assistenziali e non previdenziali.

Le ipotesi di dimissione e il potere sanzionatorio sono coerenti con la funzione formativa e non rivelano un rapporto di servizio. La pensione privilegiata ha natura assicurativa. L’obbligo quinquennale di permanenza deriva dal superamento dell’esame finale. Il trattamento economico, infine, non è corrispettivo di una contro-prestazione lavorativa: si tratta di redditi assimilati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986.

Il Collegio esclude la violazione del principio di equi-ordinazione ricavato dall’art. 8 legge n. 124/2015, di natura tendenziale e programmatica, non invocabile per un corso disciplinato da normativa del 1982. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ne dichiara la manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., per l’assenza di identità tra le situazioni comparate. La questione pregiudiziale sulla Direttiva 2003/88/CE è parimenti irrilevante, riferendosi a formazione imposta in costanza di rapporto già costituito.

Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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