Rileva l’oggetto della legge di gara e non il prodotto offerto (C.G.A.R.S. n. 211 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti di fornitura, ai fini dell’obbligo di indicare i costi della manodopera di cui all’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione dell’appalto come fornitura con o senza posa in opera si determina esclusivamente in base all’oggetto dell’appalto quale risulta dalla legge di gara. È irrilevante che il prodotto offerto da un singolo concorrente, per le sue specifiche caratteristiche, non necessiti di posa in opera. In virtù del principio della par condicio competitorum, gli oneri dichiarativi previsti a pena di esclusione devono essere uguali, uniformi e stabiliti a monte per tutti i concorrenti, senza che ciascun operatore possa procedere a una autonoma valutazione. È pertanto legittima l’esclusione dell’offerente che, in una gara avente ad oggetto anche l’installazione delle apparecchiature, abbia indicato costi della manodopera pari a zero.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera avviava una procedura negoziata per l’approvvigionamento di autorefratometri keratometri e di un modulo per il trattamento a ultrasuoni, da destinare a reparti oculistici, con lettera di invito che richiamava l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023. Una società partecipava per il primo lotto e si classificava prima in graduatoria. Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, la commissione proponeva l’esclusione per mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica; l’amministrazione escludeva la concorrente e aggiudicava la gara a un altro operatore.

La società impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il verbale, il provvedimento di esclusione, il diniego di autotutela, l’aggiudicazione e la lettera di invito, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno. Il TAR accoglieva il ricorso, annullava gli atti, dichiarava inefficace il contratto nel frattempo stipulato e disponeva il subentro della ricorrente. L’azienda ospedaliera proponeva appello, chiedendone la riforma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’oggetto dell’appalto. La lettera di invito, all’art. 3, comma 1, richiama espressamente l’installazione delle apparecchiature; il capitolato tecnico fa più volte riferimento alla posa in opera. Il riferimento alla “mera fornitura” contenuto nell’art. 3, comma 3, della lettera di invito è pertanto un semplice refuso, che non vale a qualificare diversamente l’appalto.

Su questa base il C.G.A.R.S. enuncia la regola decisiva: ai fini dell’obbligo dichiarativo dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, occorre fare esclusivo riferimento all’oggetto dell’appalto come indicato nella legge di gara, a prescindere dalla circostanza che il prodotto offerto da un concorrente, per le sue specifiche caratteristiche, non abbia necessità di posa in opera. Il principio della par condicio competitorum impone che gli oneri dichiarativi, previsti a pena di esclusione, siano stabiliti a monte e in modo uniforme per tutti i concorrenti, non essendo ammessa una autonoma valutazione da parte di ciascun operatore economico.

Il Collegio confuta quindi la tesi dell’appellata, secondo cui il dispositivo offerto non richiederebbe alcuna installazione ulteriore rispetto al semplice collegamento alla presa elettrica. La valutazione sull’oggetto della gara è operazione rimessa alla stazione appaltante nella fase di predisposizione della legge di gara, con effetti vincolanti per tutti i partecipanti.

La Corte aggiunge un rilievo di carattere fattuale, tratto dalla stessa condotta della concorrente: nell’offerta era stata indicata la voce “costo di installazione, messa in funzione e collaudo” per un importo determinato, voce che ricomprende la posa in opera dell’apparecchiatura. Risulta pertanto contraddittoria l’indicazione, nell’offerta economica, dell’integrale assenza di costi della manodopera.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della sola appellante, non essendosi costituita la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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