Piano energetico regionale e impianti eolici esistenti: obbligo di motivazione rafforzata (C.G.A.R.S. n. 216 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni di un piano energetico ambientale regionale che impongono la dismissione di impianti eolici già autorizzati e in esercizio e precludono sin da subito il revamping e il repowering sono immediatamente lesive della sfera giuridica dei titolari e legittimano l’impugnazione autonoma del piano, anche ove lo si qualifichi come atto regolamentare. Tali previsioni, per la loro puntualità e per l’individuabilità dei destinatari, non integrano il modello del regolamento c.d. “volizioni-preliminari”, ma quello del regolamento “volizioni-azioni”, con conseguente onere di immediata impugnazione. Ne deriva che l’amministrazione regionale è tenuta a una motivazione rafforzata, idonea a dare atto delle ragioni di interesse pubblico prevalenti che giustificano la futura rimozione degli impianti. Il difetto di tale motivazione integra un vizio sostanziale della funzione, non emendabile in sede processuale mediante integrazione postuma.
Il Fatto
La società titolare di un parco eolico in esercizio dal 2008, situato in aree qualificate non idonee dal d.P.r.s. n. 26/2017, impugnava davanti al TAR Sicilia la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 12 febbraio 2022, recante approvazione della proposta definitiva di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030. La censura riguardava la parte del piano che impediva di proseguire oltre il 31 dicembre 2030 l’esercizio degli impianti e di procedere a interventi di ricondizionamento e ripotenziamento.
Il TAR, disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, accoglieva il ricorso, annullando la delibera e compensando le spese. Le amministrazioni statali e regionali proponevano appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale e, nel merito, l’erroneità della decisione sul difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’interesse a ricorrere esige, secondo la giurisprudenza richiamata (Ad. Plen. n. 9 del 2014; Cons. Stato n. 10922 del 2022), una lesione personale, concreta e attuale, non dipendente da eventi futuri e incerti. Il § 6.2.6 del P.E.A.R.S. 2030 dispone che i quattordici impianti censiti nelle aree non idonee saranno dismessi al termine della vita utile, verosimilmente entro il 2030, e non potranno essere oggetto di nuova autorizzazione. La lesione è pertanto attuale, perché preclude sin da subito il ricondizionamento e il ripotenziamento.
L’eccezione secondo cui il piano avrebbe natura regolamentare e richiederebbe un atto applicativo non convince. Il Collegio distingue i regolamenti “volizioni-preliminari”, di contenuto generale e astratto, dai regolamenti “volizioni-azioni”, che contengono previsioni destinate all’immediata applicazione (Cons. Stato n. 450 del 2005). Solo in quest’ultimo caso opera l’onere di immediata impugnazione. La puntualità della regola contenuta nel § 6.2.6 colloca la fattispecie nella seconda categoria.
Nel merito, il Collegio esclude che la lesione derivi dal d.P.r.s. n. 26/2017: questo si limita a precludere il rilascio di nuove autorizzazioni, senza disciplinare la sorte degli impianti già autorizzati e operativi. Il richiamo a tale decreto non vale dunque a soddisfare l’onere motivazionale per relationem.
I regolamenti, in linea di principio, non richiedono motivazione. Tuttavia, l’onere si rafforza quando l’atto generale incide su posizioni giuridiche differenziate di destinatari individuati o facilmente individuabili, assumendo la connotazione propria degli atti rivolti a singoli (Cons. Stato n. 4933 del 2014). Poiché il piano decreta la cessazione dell’attività dei quattordici impianti, la Regione era tenuta a dare atto di ragioni di interesse pubblico talmente preminenti da imporre la futura rimozione. La scelta appare inoltre in tensione con la finalità del piano, volta a favorire la produzione da fonti rinnovabili.
Il difetto motivazionale costituisce vizio sostanziale della funzione, non mera insufficienza formale, in quanto il potere esercitato non è vincolato. Non è pertanto ammessa integrazione postuma in sede processuale (Cons. Stato n. 3666 del 2021; Cons. Stato n. 5291 del 2018), né mediante memorie difensive, pena la violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a. L’appello è respinto e le spese sono interamente compensate.
Nota della Redazione
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