Regolamento comunale e obbligo di coubicazione: onere istruttorio non trasferibile all’operatore (Cons. Stato n. 1915 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che, nel disciplinare la pianificazione degli impianti di telefonia, imponga la coubicazione in presenza di altre postazioni radio-base entro una certa distanza, salvo prova contraria dell’operatore, si sovrappone alla regola dell’art. 50 del d.lgs. n. 259/2003 senza osservarne il procedimento. La facoltà di imporre la condivisione delle infrastrutture presuppone consultazione pubblica, individuazione di aree specifiche e un provvedimento puntuale dell’Amministrazione. Il regolamento che ribalta tale assetto, addossando all’operatore l’onere di dimostrare l’impossibilità del co-siting, altera il procedimento disegnato dal legislatore e trasferisce sul privato un onere istruttorio che resta obbligo dell’Amministrazione. Il diniego fondato su tale inversione è illegittimo.

Il Fatto

Il Comune di Sanremo ha appellato la sentenza con cui il TAR Liguria aveva accolto il ricorso di un operatore di telecomunicazioni avverso il diniego definitivo opposto all’istanza congiunta di autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.

Nel corso del procedimento il Comune aveva più volte invitato l’operatore a valutare la coubicazione dell’impianto con altra stazione radio-base vicina, sollecitando documentazione idonea a dimostrarne l’impossibilità e la conformità al P.U.C. e al P.T.C.P. L’operatore aveva prospettato ragioni tecniche ostative. Il diniego si è fondato sulla contrarietà agli strumenti urbanistici e sul Regolamento comunale adottato con delibera consiliare n. 23 del 27.4.2023. Il TAR ha ritenuto generica la motivazione e non condivisibile l’imposizione della coubicazione al di fuori della procedura dell’art. 50.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una considerazione preliminare: il procedimento seguito dal Comune ha incerta collocazione nel quadro del codice delle comunicazioni elettroniche. La previsione dell’art. 50 del d.lgs. n. 259/2003 opera quando l’operatore eserciti il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private; solo in tale ipotesi l’Autorità può imporre la condivisione degli elementi di rete, previa consultazione pubblica di durata adeguata e limitatamente alle aree specifiche in cui la condivisione sia necessaria.

Nel caso concreto non è intervenuto alcun accordo tra le parti e il Comune non si è avvalso della facoltà di imporre la coubicazione secondo quella procedura, i cui snodi non sono stati osservati. L’Amministrazione ha invece tratto dal Regolamento comunale un vero e proprio obbligo di coubicazione in presenza di impianti vicini, derogabile solo mediante documentazione idonea dell’operatore.

Il ragionamento del Collegio è netto. La disposizione regolamentare costituisce una sovrapposizione rispetto alla regola legislativa, in difetto però dello specifico procedimento da essa previsto. Il Comune ha giustificato la compatibilità con la norma in ragione della facoltà di deroga in presenza di validi elementi istruttori; ma in tal modo si produce comunque un’alterazione del procedimento disegnato dal legislatore.

L’effetto pratico è decisivo: l’operatore può sottrarsi all’obbligo solo comprovando l’impossibilità della coubicazione, con ciò traslando sul privato un onere istruttorio che è invece obbligo dell’Amministrazione. La verifica dell’indispensabilità della localizzazione e dell’inesistenza di soluzioni alternative spetta al Comune, non al richiedente l’autorizzazione.

Su questa base l’appello è stato respinto in quanto infondato, con assorbimento dell’eccezione di inammissibilità e dei motivi riproposti dall’operatore, divenuti privi di utilità ulteriore. Le spese sono state poste a carico del Comune soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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