Varianti ammesse se previste dal disciplinare e non integranti aliud pro alio (Cons. Stato n. 1917 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il disciplinare di gara che ammette espressamente la presentazione di varianti al progetto esecutivo non può essere interpretato, in sede giurisdizionale, nel senso di vietarle, pena la violazione dei criteri ermeneutici letterale e sistematico e del principio di buona fede. Le modifiche al progetto poste a base della gara costituiscono il fondamento per l’attribuzione di punteggi premiali e sono ammesse, salva diversa previsione della lex specialis, purché non integrino un aliud pro alio, cioè un mutamento tipologico, strutturale e funzionale dell’oggetto del contratto. La commissione di gara dispone di un ampio margine di discrezionalità tecnica nel qualificare le proposte come migliorie o varianti ammissibili, con valutazione insindacabile nel merito ove non inficiata da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. In caso di ambiguità della clausola, prevale l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione.

Il Fatto

Una società, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione disposta da un consorzio di bonifica in favore di altra impresa per lavori di sistemazione idraulica, gara indetta nel 2024 e fondata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente deduceva che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria contenesse varianti non consentite dal bando e che quella economica fosse anomala, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e l’accertamento del diritto al subentro.

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva i primi due motivi, annullava l’aggiudicazione e dichiarava inefficace il contratto, ritenendo che il disciplinare consentisse mere migliorie e non varianti al progetto esecutivo. L’aggiudicataria proponeva appello, deducendo l’erronea interpretazione del disciplinare, il travisamento dell’offerta tecnica e l’eccesso di potere giurisdizionale per sostituzione della valutazione della commissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la violazione dei criteri ermeneutici in materia di atti di gara, richiamando l’applicazione delle regole degli artt. 1362 e 1363 c.c. e il principio della buona fede, con richiamo ai precedenti della Sezione del 2025 (n. 8155 e n. 8114). Il dato letterale è decisivo: l’art. 2.4.1 del disciplinare è rubricato ammissibilità varianti e l’art. 4.1 lett. d conferma che l’offerta tecnica può prevedere varianti, purché migliorative e nei limiti invalicabili ivi elencati.

Il TAR, introducendo una negazione nella clausola, ha trasformato una facoltà in un divieto, operando un’interpretazione manipolativa del testo. Il Collegio riconosce che la clausola contiene un refuso (“esclusivamente miglioramenti” invece di “migliorative”), ma esclude che da esso possa ricavarsi un divieto generale delle varianti.

La decisione richiama l’orientamento secondo cui, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono sempre ammesse le modifiche al progetto (Cons. Stato sez. IV n. 2418 del 2025), purché non sfocino in varianti incidenti su tipologia, struttura e funzione dell’appalto. Le cause di esclusione atipiche sono residuali ed eccezionali, in ossequio alla par condicio e al favor partecipationis; l’aliud pro alio ricorre solo se il bene offerto è radicalmente diverso (Cons. Stato sez. V n. 1818 e n. 1809 del 2016; Sez. III n. 3084 del 2020; Sez. V n. 2873 del 2019 e n. 1080 del 2021).

Nel merito, le varianti proposte non modificano localizzazione, assetto plano-volumetrico, sagoma, area di sedime, altezze, destinazioni d’uso o indici prestazionali. La qualificazione delle proposte rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, insindacabile ove non manifestamente illogica (Cons. Stato sez. V n. 3345 del 2025).

Passando ai motivi assorbiti e riproposti, il Collegio li rigetta: le censure sull’ulteriore scogliera, sulle iniezioni di calcestruzzo e sull’area di cantiere si risolvono in critiche alla valutazione tecnica; non emerge prova di alterazione dei calcoli sismici; l’anomalia è asserita su calcoli atomistici e la valutazione del R.U.P. risulta congruamente motivata ai sensi dell’art. 6.5 lett. e del disciplinare. L’appello è accolto e il ricorso introduttivo rigettato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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