Ottemperanza al giudicato e onere probatorio della revisione prezzi (Cons. Stato n. 1922 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica se l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato secondo il contenuto effettivo della statuizione. L’onere, posto a carico del ricorrente, di individuare le figure professionali impiegate nell’appalto ha finalità funzionale e non analitica: esso mira a confermare alla stazione appaltante le categorie effettivamente utilizzate, non a imporre una ricostruzione contabile integrale. Una volta assolto tale onere, anche mediante il richiamo ai profili del capitolato e ai CCNL applicati, l’amministrazione non può sottrarsi al calcolo e alla liquidazione della revisione prezzi secondo la variazione dell’indice FOI. L’ordine di ottemperanza può essere assistito dalla nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Con sentenza n. 4197 del 2025 la Sezione Quinta aveva accolto l’appello di un consorzio di imprese e annullato gli atti con cui il Ministero della giustizia aveva respinto l’istanza di adeguamento dei prezzi relativi a contratti di fornitura di servizi di documentazione degli atti processuali penali. Il giudice aveva riconosciuto i vizi di irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza motivazionale, ordinando di riavviare il procedimento e di riconoscere la revisione nei limiti della prova fornita, con applicazione dell’indice FOI, restando a carico del consorzio l’onere di individuare le figure concretamente impiegate.
Il consorzio ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero, nonostante la diffida, non aveva concluso il procedimento. Il Ministero ha resistito sostenendo l’impossibilità di adempiere per la pretesa mancanza di collaborazione del ricorrente nella produzione dei dati necessari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il contenuto precettivo del giudicato e lo ha posto a confronto con l’attività successivamente svolta dall’amministrazione. Alla diffida il Ministero aveva chiesto di precisare numeri e tipologie dei soggetti impiegati; il consorzio aveva riscontrato indicando stenotipisti, trascrittori e fonici, in puntuale corrispondenza con le prestazioni descritte nei contratti e nel capitolato di gara.
Su questa base il Consiglio di Stato ha qualificato l’onere probatorio in termini funzionali e non analitici. L’individuazione delle categorie professionali, secondo il Collegio, soddisfa pienamente la richiesta del giudicato e consente all’amministrazione di procedere al calcolo di quanto dovuto per gli anni di servizio svolto in proroga, in base alla variazione del predetto indice.
La Corte valorizza inoltre la perizia prodotta dal ricorrente, che copre l’intero periodo delle proroghe contrattuali e assume a base di calcolo i corrispettivi annui maturati, ricavati dalla documentazione fornita dai gestori del Portale Giustizia, applicando ad essi la percentuale di variazione dell’indice medio annuo FOI pubblicato dall’ISTAT. Rileva anche la produzione dei CCNL del terziario, comprensivi degli accordi di rinnovo, quale fonte primaria di regolazione del costo del lavoro, componente principale del servizio.
Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso e l’ordine al Ministero di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza è nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori novanta giorni, potendo effettuare altri adempimenti istruttori. Il Collegio esclude invece i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 112 c.p.a. e per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che la futura esecuzione o l’intervento del commissario soddisfino le pretese del consorzio. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione parziale e compensazione per il resto.
Nota della Redazione
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