Riduzione contributiva zone svantaggiate solo per attività agricola produttiva sul territorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17621 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito per fruire della riduzione dell’aliquota contributiva di cui all’art. 9, comma 5, legge n. 67/1988 è l’operatività del datore di lavoro agricolo nella produzione agricola svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate. Con riguardo alle cooperative di trasformazione di cui alla legge n. 240/1984, l’art. 32, comma 7-ter, d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, ne estende il beneficio, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone svantaggiate e conferito alla cooperativa, anche quando esse non operino in dette zone; elemento dirimente è la provenienza del prodotto dalla zona svantaggiata. La sola ubicazione della sede dello stabilimento di trasformazione in zona svantaggiata, in assenza di coltivazione di terreni o di conferimento di prodotti provenienti da quelle aree, non è sufficiente per beneficiare dello sgravio contributivo.
Il Fatto
Una società cooperativa agricola, operante nel Comune di Castagneto Carducci, situato in zona agricola svantaggiata, svolgeva attività di trasformazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dagli associati, oltre a stoccaggio di cereali e gestione di un frantoio. Chiedeva il riconoscimento del diritto alla riduzione dell’aliquota contributiva per gli anni 2015 e 2016 e la declaratoria di non doverezza della somma richiesta dall’INPS con atto di accertamento. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda, ritenendo pacifico che la cooperativa non possedesse terreni agricoli in zone svantaggiate né impiegasse dipendenti in attività di produzione agricola in dette aree. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. La pronuncia chiarisce il rapporto tra l’art. 9, comma 5, legge n. 67/1988 e l’art. 32, comma 7-ter, legge n. 98/2013. La prima disposizione, destinata ai datori di lavoro agricolo “operanti” nelle zone svantaggiate, va letta nel senso che l’operatività coincide con la sede produttiva di beni agricoli, ossia il luogo di coltivazione dei terreni o di allevamento del bestiame. La norma del 2013, di interpretazione autentica della precedente, ha esteso la platea dei beneficiari alle cooperative di trasformazione, ancorché non operanti in zone svantaggiate, ma a condizione che i prodotti lavorati provengano da coltivazioni effettuate dai soci in tali territori.
La Corte valorizza il criterio della provenienza del prodotto come dato caratterizzante la riduzione contributiva. In assenza di prodotto coltivato in zona svantaggiata non vi è alcun parametro per la comparazione proporzionale e, quindi, alcuna agevolazione. La ricorrente, priva di terreni in zona svantaggiata e non conferente prodotti da quelle aree, rimane al di fuori del perimetro soggettivo di entrambe le disposizioni. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale n. 49/2019 che ha evidenziato la rilevanza dirimente della provenienza del prodotto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame, riqualificabile come omessa pronuncia, non riscontrandosi alcuna pretermissione di domande o eccezioni, avendo la Corte territoriale implicitamente respinto la tesi difensiva della cooperativa. Sul terzo motivo, relativo alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 7-ter, legge n. 98/2013 per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU, la Corte ne ha affermato l’infondatezza: l’esclusione dall’agevolazione non restringe un diritto già acquisito ma applica l’originario obbligo contributivo, spettando al richiedente dimostrare il possesso dei requisiti per godere del beneficio.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.